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Fallimento: quali sono i presupposti per dichiararlo in una impresa?


Il nuovo Codice della crisi d'impresa e d’insolvenza, che tratta anche della disciplina del fallimento del concordato preventivo, entrerà in vigore il 16 maggio 2022. In esso, le procedure concorsuali e la crisi da sovraindebitamento sono andati incontro a delle modifiche. I presupposti per una dichiarazione di fallimento, che ha assunto la nuova denominazione di "liquidazione giudiziale", sono rimasti invece invariati. Fino ad allora, le imprese continueranno a fare riferimento alla Legge Fallimentare. Ma non tutte sono soggette a fallimento. In questo articolo si espliciteranno tali eccezioni, oltre a quanto bisogna conoscere per capire se ci sono i presupposti per un fallimento impresa.

Quali sono i casi in cui si può dichiarare fallimento?

In termini generali, la dichiarazione di fallimento, il cui scopo è quello di superare la volontà o l'impossibilità di soddisfare le obbligazioni assunte dal soggetto debitore, agendo nel miglior interesse dei soggetti creditori, si può tenere luogo in due casi (fonte: costanzoeassociati.it). Nel primo, quando ci si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 della Legge Fallimentare. Ovvero del regio decreto 16 marzo 1942 n 267. Nel secondo, quando ci si trova in una condizione d'insolvenza, così come delineata nell'articolo 5 della suddetta Legge.

Quali sono i tipi di impresa che possono dichiarare fallimento?

Gli imprenditori commerciali, salvo quelli a capo di piccole società o enti pubblici, sono assoggettabili al fallimento. Ma sono esenti nel caso di tre condizioni congiunte che si sono tenute luogo durante i tre esercizi precedenti all'istanza di fallimento:

  • l'attivo patrimoniale non ha superato i 300.000 euro all'anno;

  • il ricavo lordo non ha superato i 200.000 euro all'anno;

  • i debiti, siano essi scaduti o non scaduti, non superano i 500.000 euro complessivi.

Il Ministero della giustizia, ogni tre anni, si riserva il diritto di aggiornare tali limitazioni con un apposito decreto, sulla base dei dati ISTAT riguardanti i prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai esaminati nel periodo di riferimento.

I piccoli imprenditori possono fallire quando superano i limiti prescritti dall'articolo numero 2083 del Codice Civile. Questi variano a seconda del settore. Quanto viene stabilito per le imprese artigiane, si veda l'articolo numero 4 della Legge-quadro per l’artigianato 443 del 1985, non coincide con quanto viene stabilito per le imprese agricole. A proposito di queste ultime, la Corte di Cassazione, con la sentenza 16614 del 2016, ha dichiarato che l'imprenditore che opera in tale ambito può fallire quando realizza delle utilità indipendenti dall'impresa agricola o prevalenti rispetto a essa. Per esempio, se ci si dedica maggiormente alla compravendita degli immobili rurali rispetto alla coltivazione.

Gli enti pubblici, anche quelli in stato d'insolvenza, sono esenti dal rischio fallimento (fonte: costanzoeassociati.it).

La condizione d'insolvenza

Questa situazione ha luogo quando sussistono molteplici inadempimenti ripetuti nel tempo. Oppure dei fattori esterni che fanno sì che i soggetti debitori non siano più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni. Infatti, non si tiene conto di un singolo caso, perché esso non è necessariamente collegato a uno stato d'insolvenza. Tuttavia, viene considerato come un possibile fattore rivelatore del dissesto patrimoniale del debitore. Tra i fattori esterni, si valutano eventi come la chiusura dei locali.

In ogni caso, bisogna ricordarsi che sussistono delle alternative alle istanze di fallimento. Per esempio, è possibile fare riferimento al capo III disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo accordi di ristrutturazione dei debiti piani attestati e liquidazione coatta amministrativa, controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Statistiche dei casi e delle istanze di fallimento in Italia

Secondo quanto riportato da Italpress, il PIL italiano, nel 2020, ha conosciuto un calo dell'8,9%. Ciononostante, la percentuale dei fallimenti è stata del -33% rispetto al 2019. La ragione risiede nella moratoria delle istanze di fallimento, che si è tenuta luogo tra marzo e giugno. Nei primi nove mesi del 2021, i fallimenti dichiarati sono stati l'-89% rispetto a due anni fa. A fronte di una percentuale delle istanze di fallimento pari all'80%.


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