Esecuzioni

Esecuzione immobiliare: com’è cambiata dopo la Riforma del 2016


La procedura dell’esecuzione immobiliare ha subito notevoli modifiche in seguito alla pubblicazione in GU del decreto legge 83/2016. Nel nostro articolo esamineremo dettagliatamente tutte le modifiche introdotte dalla legge di riforma.

Esecuzione immobiliare: cos’è

L’esecuzione immobiliare ha inizio con l’atto di pignoramento che può riguardare i beni immobili appartenenti al debitore. Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare possono essere espropriati i beni immobili, le loro pertinenze, i frutti pendenti e i mobili che lo arredano. L’esecuzione immobiliare è finalizzata a soddisfare gli interessi dei creditori attraverso la vendita forzata dei beni immobili pignorati e attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita.

La procedura dell’esecuzione immobiliare dopo la Riforma del 2016: cos’è cambiato

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n°83/2015 (conosciuto anche come “Riforma Giustizia”) ha introdotto importanti novità e modifiche sul tema delle misure fallimentari, su alcuni aspetti tipici dell’amministrazione giudiziaria, sull’esecuzione forzata in generale e sull’esecuzione immobiliare. In particolare, le novità introdotte dalla Legge di Riforma riguardano la vendita del bene immobile, l’efficacia del pignoramento, i requisiti del precetto. Scopriamo, più nel dettaglio, quali sono le novità introdotte dalla Riforma.

Esecuzione immobiliare dopo la riforma: l’atto di precetto

La Legge di Riforma ha, innanzitutto, modificato il contenuto dell’atto di precetto che deve necessariamente contenere la seguente dicitura: “Il debitore può, con l’ausilio dei un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano consumatore”.

Esecuzione immobiliare dopo la riforma del 2016: la vendita del bene immobile

La riforma ha modificato la dicitura “vendita del bene pignorato” sostituendola con “revocatoria semplificata”. Il nuovo istituto giuridico, in particolare, stabilisce che in caso di donazione di un bene immobile perfezionata prima del pignoramento, il creditore può comunque procedere all’esecuzione forzata prima ancora di aver richiesto ed ottenuto la revocatoria. Ci riferiamo, in particolare, a quella sentenza che dichiara l’inefficacia dell’atto il pignoramento viene trascritto entro 1 anno dalla data in cui il debitore ha trascritto l’atto di donazione.

Esecuzione immobiliare dopo la riforma del 2016: la pubblicità delle vendite dei beni pignorati

La Legge di Riforma ha introdotto una nuova modalità di pubblicizzare i beni pignorati che saranno venduti all’asta giudiziaria. In particolare, tali beni dovranno essere pubblicizzati sull’apposita sezione del “portale delle vendite” del Ministero della Giustizia. Per ogni lotto, inoltre, il creditore dovrà versare 100 euro: tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT ogni 3 anni.

Esecuzione immobiliare dopo la riforma del 2016: l’efficacia del pignoramento

La Legge di Riforma ha anche modificato i termini di efficacia del pignoramento che, da 90 giorni è passato a 45 giorni.

L’esecuzione immobiliare dopo la riforma: l’esecuzione forzata senza vendita

La Riforma ha stabilito che, qualora si arrivi a 3 tentativi falliti di vendita del bene pignorato, il Giudice potrà dichiarare chiusa la procedura esecutiva.

Esecuzione immobiliare: la rateizzazione nella vendita forzata dopo la Riforma del 2016

La Legge di Riforma ha stabilito la possibilità di pagare a rate il bene pignorato e venduto. Non può, comunque, essere richiesta e concessa una rateizzazione superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui l’acquirente ometta di pagare anche solo una rata, decadrà dal beneficio, il contratto si intenderà risolto e perderà le somme versate.

Esecuzione immobiliare: tutte le novità introdotte dalla Riforma del 2016

Altre corpose novità sono state introdotte dalla Legge di Riforma del 2016. In particolare, con specifico riguardo alla conversione del pignoramento immobiliare, la rateizzazione degli importi è stata aumentata a 36 mesi (prima della riforma, la rateizzazione non poteva essere superiore ai 18 mesi). Ancora, per effettuare la stima dell’immobile pignorato, si dovrà tener conto solo del valore di mercato stimato dal perito nominato. La Legge di Riforma 2016 ha modificato anche i termini per il deposito della documentazione ipocatastale. In particolare, il termine per consegnare la certificazione notarile sostitutiva passa da 120 giorni a 60 giorni.

Ancora, con riguardo alla vendita dell’immobile pignorato, la Legge di Riforma stabilisce che, in caso di parità di offerte, il Giudice dovrà tener conto delle cauzioni, delle forme e dei tempi di pagamento e del prezzo di vendita. Grande attenzione viene data ai meccanismi di pubblicità della vendita del bene immobile: qualora, infatti, la pubblicità non venga effettuata nei termini prescritti, la procedura esecutiva si estingue.


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