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Startup innovative, ecco cosa succede in caso di crisi


Recentemente introdotte all'interno dell'ordinamento italiano, le startup innovative sembrano poter riservare interessanti margini di crescita e... preoccupanti ed elevati tassi di mortalità. Ma cosa accade quando una startup innovativa va in crisi? Cosa succede nell'ipotesi di fallimento? Cerchiamo di saperne un pò di più, e comprendere quali siano le conseguenze di un'impresa insolvente appartenente alla classe delle startup innovative.

Deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare

La prima cosa da ricordare è che le startup innovative godono di una disciplina particolare rispetto alla generalità delle società, e che vi sono alcune deroghe al diritto societario e al diritto fallimentare che potrebbero rendere più facile cercare di risolvere la crisi della società e procurare pertanto il suo rilancio.

In particolare, la normativa in materia di startup innovative (artt. 25-32 della l. 17 dicembre 2012, n. 221) si distanzia parzialmente da quanto previsto per la generalità delle società.

Ricordiamo infatti che il codice civile prevede che qualora si presentino delle perdite superiori a un terzo del capitale sociale, ovvero tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del limite legale, la società può prendere due diverse strade: nella prima ipotesi (perdite superiori a un terzo del capitale sociale), entro l'esercizio successivo dovrà ripianare la perdita riducendo il capitale in proporzione alle perdite oggetto di accertamento; nella seconda ipotesi (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), dovrà immediatamente ripianare la perdita, sciogliendo la società.

Per le startup innovative la situazione è, come già ricordato, parzialmente differente. Proprio in considerazione del fatto che presumibilmente la startup innovativa inizierà a lavorare tendenzialmente in perdita significativa, legata alla necessità di poter sviluppare e produrre il proprio prodotto o servizio innovativo, le regole previste dal diritto societario vengono rese più tenui. In particolare, nell'ipotesi in cui la startup innovativa incontri delle perdite superiori a un terzo del capitale sociale, è concesso un periodo di due anni (invece di uno) per poter ripianare la perdita; nella seconda ipotesi (capitale al di sotto del limite legale), il ripianamento può essere effettuato entro un anno, invece che immeditamente, dall'esercizio nel quale si verifica la perdita.

Fallimento della startup innovativa?

Nonostante tali regole di favore, può comunque capitare che la startup innovativa non riesca a riprendersi e a gestire la crisi. In questo caso, si ricorda che la legge precisa come la startup innovativa (costituita sotto forma di srl o di spa) non deve essere soggetta al fallimento. Pertanto, per la liquidazione si osserverà una procedura semplificata prevista dalla l. 27 gennaio 2012 n. 3, a previsione di due diversi strumenti: l'accordo di ristrutturazione dei beni (con pagamento parziale dei debiti, da approvarsi da parte dei creditori) e la liquidazione dei beni (liquidazione di tutti i beni della startup).

Valutata la "novità" dell'introduzione delle startup innovative nel nostro ordinamento, diventerà presto molto interessante cercare di capire come tali spunti in deroga troveranno congrua applicazione.


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