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Acquistare immobili all'asta, ora possibile anche conto terzi


In virtù delle novità contenute all’interno del decreto legge del 3 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni in legge 30 giugno 2016 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche di liquidazione”, dallo scorso 2 agosto 2016 è divenuto possibile acquistare un immobile all’asta anche per conto terzi. Ma in che modo?

Cosa dice la nuova legge

Il d.l. 59/2016 ha introdotto nel codice di procedura civile il nuovo art. 590-bis, rubricato “Assegnazione a favore del terno”, sulla base del quale “il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare”.

Dalle righe di cui sopra emerge dunque la possibilità, per il creditore che desidera acquistare il bene da ui pignorato, di decidere – entro cinque giorni dall’assegnazione o dalla comunicazione – di intestare il bene ad un altro soggetto, senza dover necessariamente attivare un successivo passaggio di proprietà e, pertanto, snellendo un procedimento che, ante-riforma, avrebbe dovuto prevedere due diversi atti.

Se invece – prevede la norma – non vi è un’assegnazione al terzo, la nuova norma prevede che il trasferimento sia fatto in favore del creditore e, in ogni caso, gli obblighi che derivano dalla presentazione dell’istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del credito.

A cosa si applica la normativa

La norma così introdotta all’interno del nostro codice di procedura civile si applica alle istanze di assegnazione che sono state presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in decreto, ovvero – per brevità – dallo scorso 2 agosto 2016.

Insomma, traducendo in termini concreti, chi partecipa e vince e intende intestare il bene a un terzo, dovrà semplicemente recarsi in cancelleria entro il termine previsto, e dichiarare che – appunto – il bene oggetto d’asta vittoriosa andrà intestato a un terzo soggetto. Contemporaneamente, non essendo intuibilmente possibile intestare a un soggetto terzo un bene senza che questi ne sia concorde e disponibile, il soggetto dovrà anche presentare una dichiarazione del terzo a volerne profittare.

La novità, in aggiunta alle altre novità che nel corso degli ultimi anni hanno interessato le procedure di esecuzione e di aggiudicazione immobiliare all’asta, potrebbe rendere un po' più semplice e conveniente la partecipazione alle procedure, anche per le persone che poi intendono intestare ad altri i beni oggetto di asta. Vedremo, nei prossimi mesi, quale sarà l’accoglimento e la reale fruibilità della novità.


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