Liquidazione Coatta Amministrativa

Rapporto tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento


Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale con finalità prettamente liquidative. È disciplinata dalla legge fallimentare del 1942, n. 267 dagli articoli 194 e seguenti – e da leggi speciali all’uopo previste. 
L’interesse primario tutelato nella liquidazione coatta amministrativa è quello pubblico, legato quindi, alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa.
Rispetto all’interesse pubblico, l’interesse dei creditori coinvolti nel dissesto dell’impresa è nettamente posto in secondo piano. 
Per detto motivo, quindi, la procedura non è attribuita ad una autorità giudiziaria, bensì ad una autorità amministrativa
Il Tribunale, perciò, interviene solamente per tutelare, eventualmente, i diritti soggettivi lesi dagli organi amministrativi.
L’inizio della procedura è rappresentato dal decreto presidenziale dell’autorità amministrativa che pone l’impresa in liquidazione.
 

Presupposto soggettivo

La legge non indica il presupposto soggettivo della liquidazione coatta, rinviando il tutto alle leggi speciali. 
Sono tuttavia soggetti a liquidazione coatta amministrativa in via esclusiva: le società cooperative, i consorzi industriali, le imprese di assicurazione. Sono invece, soggette sia alla liquidazione coatta amministrativa che al fallimento: le società cooperative aventi per oggetto un’attività commerciale, le società controllate dall’IRI (istituto per la ricostruzione industriale), le s.p.a. e le s.a.p.a. verso le quali lo stato abbia concesso o garantito crediti 4 volte superiori il capitale sociale.
 

Presupposto oggettivo 

Presupposto per l’apertura della procedura è lo stato di insolvenza dell’impresa.  
La suddetta procedura di liquidazione può essere aperta, inoltre, anche per la presenza di gravi irregolarità nella gestione o nell'amministrazione, per violazioni gravi o reiterate di norme di legge o regolamentari o di disposizioni dettate nel pubblico interesse, per la non conformità dell'attività esercitata rispetto al fine istituzionale o all'interesse generale.
 

Organi della l.c.a.

Secondo quanto previsto dall’art. 198 L.F. gli organi della l.c.a. sono: 
  • l'autorità amministrativa di vigilanza: l’organo dell’autorità amministrativa che svolge tale ruolo è di volta in volta indicato dalla legge speciale che disciplina la procedura per quella singola categorie di imprese. Nella maggioranza dei casi ci si interfaccia con il Ministero dello sviluppo economico. Questo organo ha il potere di emettere il provvedimento di liquidazione, con il quale vengono anche nominati gli altri due organi e vigila sull’intera procedura. 
  • il commissario liquidatore: (o 3 commissari qualora l’importanza dell’impresa lo consigli) è l'organo preposto all'esecuzione della procedura ed ha il compito di provvedere materialmente alla liquidazione dell'impresa, secondo le direttive impartite dall'autorità che vigila sulla stessa e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli è tenuto a compiere tutte le operazioni della liquidazione, a prendere in consegna i beni compresi nella stessa, le scritture contabili e gli altri documenti d'impresa, a formare l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni, come previsto dall’art. 204 L.F.. Inoltre, ex art. 205 L.F., l'imprenditore o gli amministratori, se l'impresa è una società o una persona giuridica, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio; il commissario deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall’art. 206 L.F., tra i poteri attribuiti al commissario rientra anche l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla stessa.
  • il comitato di sorveglianza: è formato da 3 o 5 membri scelti fra persone esperte nell'attività esercitata dall'impresa. Esercita, prevalentemente, funzioni di controllo e consuntive, simili a quelle svolte nel fallimento dal comitato dei creditori.    
 

Rapporto tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento 

L’ art.196 L.F. disciplina il rapporto tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa per le imprese assoggettabili ad entrambe le procedure, prevedendo la regola della prevenzione.
A norma di detto articolo, infatti, viene sancito che in caso di concorso tra le suddette procedure concorsuali, “la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.”
Le suddette procedure, pertanto, si escludono a vicenda