Liquidazione Coatta Amministrativa

Liquidazione coatta amministrativa: gli effetti


Tra le procedure concorsuali più importanti annoveriamo la liquidazione coatta amministrativa. La citata procedura ha finalità prettamente “liquidative” e viene utilizzata solo per determinate tipologie di imprese individuate dalla Legislazione speciale. In particolare, infatti, la liquidazione coatta amministrativa si applica, ad esempio, alle imprese assicurative, alle imprese bancarie, agli enti pubblici, alle imprese di intermediazione bancaria. Scopriamo insieme la funzione dell'istituto giuridico e i presupposti previsti dalla Legge per poter accedere alla procedura concorsuale in esame.

Liquidazione coatta amministrativa: la ratio dell’istituto

La liquidazione coatta amministrativa viene definita una procedura concorsuale “alternativa” al fallimento. Essa, infatti, è caratterizzata da due importanti elementi:

  1. la liquidazione coatta amministrativa ha come effetto la liquidazione dei beni dell’imprenditore strumentale per soddisfare gli interessi dei creditori. Il tutto nel pieno rispetto del principio della par conditio creditorum;
  2. la liquidazione coatta amministrativa svolge, di fatto, una importante finalità pubblicistica perché tutela non solo gli interessi (privati) dei creditori ma anche l’interesse (pubblico) alla continuazione e prosecuzione dell’attività di impresa. A ben vedere, infatti, la liquidazione coatta amministrativa trova applicazione a tutte quelle imprese (aziende o società assoggettate a controllo pubblico oppure imprese che gestiscono risorse economiche affidate alla collettività…) il cui stato di insolvenza potrebbe andare a riflettersi anche sull’interesse stesso dello Stato a mantenere un’economia “sana”.

Liquidazione coatta amministrativa: i presupposti soggettivi

Per potersi applicare la procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti soggettivi. La procedura di cui ci stiamo occupando, infatti, si applica nei confronti di quelle imprese che siano state individuate dalla Legislazione speciale. In particolare, tali imprese devono esercitare un’attività che sia di rilevanza pubblicistica. In alternativa, tali imprese dovranno gestire mezzi e risorse finanziarie affidate loro dalla collettività.

Volendo esemplificare al massimo, la liquidazione coatta amministrativa può essere applicata, tra gli altri, ai seguenti soggetti:

  • Banche;
  • assicurazioni;
  • enti pubblici;
  • società di intermediazione finanziaria;
  • società cooperative

Liquidazione coatta amministrativa: i presupposti oggettivi

Per potersi applicare ad un’impresa la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è necessaria la sussistenza di alcuni presupposti oggettivi. In particolare, tale procedura può essere utilizzata nei seguenti casi:

  • in presenza di violazioni gravi oppure reiterate di norme di Legge;
  • in presenza di gravi irregolarità nella gestione o nell’amministrazione;
  • nel caso in cui l’attività esercitata dall’impresa non si conforme al fine istituzionale oppure all’interesse generale per cui l’impresa era nata;
  • in presenza di stato d’insolvenza.

I rapporti tra la liquidazione coatta amministrativa e il fallimento

Come indicato in premessa, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale alternativa rispetto al fallimento. E’ bene sottolineare, poi, che lo stesso Legislatore si è preoccupato di disciplinare i rapporti tra i due diversi istituti giuridici. L’articolo 196 L.F. ha infatti stabilito che: “la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”.

Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa

Nel momento in cui viene emanato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, vengono a delinearsi una serie di effetti sia nei confronti dell’impresa sia nei confronti dei creditori sia nei confronti del rapporti giuridici preesistenti.

E’ bene sottolineare quanto stabilito dall’articolo 200 L.F. che prevede che, alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, trovano applicazione nei confronti dell’impresa alcune norme tipiche della procedura fallimentare. Se poi l’impresa è una persona giuridica oppure una società, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa determina anche la cessazione delle funzioni degli organi di controllo e di amministrazione nonché delle funzioni delle assemblee.

Un altro importante e “naturale” effetto connesso al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è la perdita della legittimazione processuale nelle controversie concernenti i rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa. Parliamo di tutte le controversie (anche quelle in corso) la cui legittimazione processuale viene trasferita al commissario liquidatore.

Ancora, l’articolo 201 L.F. prevede che, alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai creditori e ai rapporti giuridici preesistenti si applicano le stesse disposizioni previste per il fallimento: titolo II, capo III, sezioni II e IV nonché l’articolo 66 L.F. relativo all’azione revocatoria ordinaria.

Quando poi viene dichiarato giudizialmente lo stato di insolvenza dell’impresa, trovano applicazione anche le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III relative agli “effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”. Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata.