Liquidazione Coatta Amministrativa

Gli organi della liquidazione coatta amministrativa


Tra le procedure concorsuali applicabili a determinate categorie di imprese individuate dalle Leggi speciali, si colloca la liquidazione coatta amministrativa. Procedura alternativa rispetto al fallimento, la liquidazione coatta amministrativa produce un duplice effetto: da una parte, tale procedura ha lo specifico scopo di addivenire alla liquidazione dei beni dell’imprenditore per soddisfare i creditori (sempre nel rispetto della par condicio creditorum) e, dall’altra, ha la funzione di tutelare l’interesse pubblico legato alla natura propria dell’impresa o della sua attività. Ricordiamo, infatti, che l’insolvenza oppure la crisi economica o finanziaria di alcune categorie di imprese (come, ad esempio, enti, società assoggettate a controllo pubblico oppure imprese che gestiscono mezzi finanziari affidati dalla collettività), possono avere gravi conseguenze sull’interesse stesso dello Stato ad una sana economia.

In origine, la liquidazione coatta amministrativa era disciplinata dalle Leggi Speciali che circoscrivevano il ricorso a tale procedura concorsuale soltanto per determinate categorie di imprese. Attualmente, la liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dalla legge fallimentare del 1942 - la quale all'art. 194, oltre a sancire l'applicabilità delle disposizioni del titolo V del r.d. n. 267/1942 (artt. 194-215) salvo, ovviamente, il caso in cui le leggi speciali dispongano diversamente.

Come già ampiamente sottolineato, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale molto complessa “governata” da particolari Organi che concorrono al buon andamento dell’intero iter procedurale. Nel nostro articolo, esamineremo proprio gli Organi della Liquidazione che entrano in gioco nel corso della liquidazione coatta amministrativa.

Liquidazione coatta amministrativa: gli Organi della liquidazione

Ne abbiamo parlato in premessa: la finalità principale della liquidazione coatta amministrativa è tutelare l’interesse pubblico. Ecco perché, a differenza del fallimento, l’intera procedura concorsuale è attribuita e demandata ad un’autorità amministrativa. Una volta che sia stata valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che permettono di assoggettare un’impresa alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, entra in gioco l’autorità amministrativa che svolge non solo funzioni di vigilanza sull’intera procedura ma che ha anche il potere di emettere il provvedimento di liquidazione.

Ed è proprio l’autorità amministrativa che nomina tutti gli altri Organi della procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa. Ci riferiamo, in particolare, al comitato di sorveglianza e al commissario liquidatore. Lo stabilisce l’articolo 198 della Legge Fallimentare che: “Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori”.

L’articolo 198 L.F. precisa inoltre che, qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, “possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo”.

Liquidazione coatta amministrativa: il commissario liquidatore

Il commissario liquidatore è l’organo che ha la funzione di eseguire la procedura e di provvedere materialmente alla liquidazione dell’impresa seguendo le direttive dell’autorità amministrativa e sempre sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Il commissario liquidatore, inoltre, ha l’onere di portare a compimento tutte le operazioni che condurranno alla liquidazione come, ad esempio, prendere in consegna le scritture contabili, i documenti e i beni dell’impresa, redigere l’inventario e nominare, qualora sia necessario, uno o più stimatori che effettuino la valutazione dei beni dell’impresa.

Ricordiamo, inoltre, che l’articolo 205 L.F. stabilisce un preciso obbligo a carico dell’imprenditore o degli amministratori dell’impresa che “devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio”.

In tale specifica fattispecie, “Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza”. E’ inoltre compito del commissario liquidatore esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e contro i componenti degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione. Un potere che il commissario può esercitare soltanto previa autorizzazione dell’autorità amministrativa che vigila sulla procedura.

Liquidazione coatta amministrativa: il comitato di sorveglianza

Composto da 3 oppure da 5 membri scelti tra esperti nel ramo di attività esercitato dall’impresa, il comitato di sorveglianza svolge importanti funzioni di controllo e consultive molto simili a quelle esercitate dal comitato dei creditori nell’ambito della procedura fallimentare.

La sua nomina è facoltativa se la procedura di liquidazione riguarda le società cooperative.