Legge Fallimentare

Riforma della crisi di impresa: ecco le “bozze” dei decreti legislativi


Gli schemi dei decreti delegati

Il 22 dicembre scorso sono stati presentati dal Presidente aggiunto Renato Rordorf al Ministro della Giustizia le bozze di due dei tre decreti legislativi prospettati per l’attuazione della delega di cui alla Legge n. 155 del 2017
Stante il breve termine assegnato alla commissione per il compimento dei propri lavori, previsto per il 10 gennaio 2018 , il terzo decreto programmato, inerente alla ripartizione dei privilegi tra i creditori, prevedibilmente verrà predisposto prossimamente.  
Gli schemi dei due decreti delegati riguardano essenzialmente:
  • da una parte il “Codice della crisi e dell’insolvenza” destinato a sostituire integralmente il Regio Decreto n. 267/1942 meglio conosciuto come Legge Fallimentare e la Legge n. 3/2012 relativa al sovraindebitamento e le “disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria”;
  • dall’altra le modifiche da apportare al codice civile in merito alle disposizioni societarie in esso contenute. 
Attualmente, è possibile affermare che detti decreti confermano quanto previsto dalla legge delega.
Vediamo brevemente in seguito i punti cardine e le principali novità che andranno introdotte con questi decreti legislativi se diverranno definitivi. 
Si ricorda, infatti, che questi schemi sono provvisori e pertanto sarà necessaria una futura riflessione sui testi definitivi. 
 

Bozza del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza

Innanzitutto, come previsto dalla delega al Governo all’art. 2, comma 1 lettera a) non sarà più utilizzato il termine “fallimento”, “fallito” e più in generale tutti i termini ad esso legati. Coerentemente il nuovo codice verrà denominato Codice della crisi e dell’insolvenza
Dovrà intendersi per crisi quello stato di difficoltà economica-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, mentre per insolvenza lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori. 
Il citato codice, che disciplinerà quindi in modo organico ed unitario la disciplina della crisi e dell’insolvenza secondo quanto previsto nella bozza del decreto legislativo, tiene conto della normativa europea ed in particolare di quanto indicato nella raccomandazione n. 2014/135/UE, del regolamento n. 2015/848 del Parlamento europeo nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). 
Nello specifico si comporrà di 9 titoli; in sintesi: 
  • Titolo I: disposizioni generali;
  • Titolo II: allerta e composizione assistita della crisi;
  • Titolo III: procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
  • Titolo IV: strumenti di regolazione della crisi (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti - accordi di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore - procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - concordato preventivo);
  • Titolo V: liquidazione giudiziale;
  • Titolo VI: disposizioni relative ai gruppi di imprese; 
  • Titolo VII: liquidazione coatta amministrativa;
  • Titolo VIII: rapporti con le procedure penali;
  • Titolo IX: disposizioni penali.
Orbene, da una visione complessiva è possibile immediatamente desumere che il codice tratterà in modo complessivo tutte le situazioni di crisi e di insolvenza prescindendo, quindi, dalla natura giuridica del debitore, dai limiti dimensionali dell’impresa e dalla tipologia di attività esercitata dallo stesso. 
Verranno, infatti, disciplinate anche la crisi e l’insolvenza degli imprenditori agricoli, piccoli commercianti o artigiani (ad oggi esclusi ex art. 1 L.F. dall’assoggettamento alla Legge fallimentare) dei consumatori e dei professionisti.
Grandi novità sono previste attraverso l’introduzione delle procedure di allerta con le quali si permette all'imprenditore di emergere tempestivamente dallo stato di crisi, prevenendo così l’addivenire ad uno stato di insolvenza.
Apposito articolo è stato dedicato agli indicatori della crisi. Secondo quanto stabilito dall’art. 16, infatti, costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportate alle specifiche caratteristiche dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale. 
Altra novità è stata prevista attraverso la trattazione della crisi dei gruppi di imprese permettendo un procedimento unitario quando più imprese del medesimo gruppo siano in stato di crisi o di insolvenza
La disciplina della liquidazione giudiziale, da intendersi quale ultimo stadio dell’insolvenza, in pratica non si differenzia più di tanto dal vecchio fallimento.
Il concordato preventivo, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è prevalentemente rivolto all’ottica della continuità aziendale. Il concordato liquidatorio è previsto solamente nel caso in cui l’apporto delle risorse esterne aumenti almeno del 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari che non potrà in ogni caso essere inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario. 
La normativa prevista dalla legge n. 3/2012 sostanzialmente verrà abrogata ed inserita nel citato codice
 

Modifiche al codice civile

Come anticipato il secondo intervento ha riguardato le modifiche del codice civile che andranno apportate alle disposizioni societarie in esso contenute, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della legge delega.
Brevemente, punto cardine di questo schema di decreto, che si compone di 10 articoli, è il meccanismo di preallerta.
Infatti è previsto che l’imprenditore dovrà attivarsi, al fine della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, istituendo un assetto organizzativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni della impresa.
In caso di crisi dovrà quindi attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. 
Questo obbligo è stato previsto sia per le imprese individuali che collettive.
In attuazione di quanto disposto dalla legge delega apposito articolo è previsto per la responsabilità degli amministratori. E’ stata estesa, infatti, la responsabilità degli amministratori delle S.p.A. verso i creditori sociali anche agli amministratori delle s.r.l. 
Coerentemente alla delega, poi, sono stati estesi i casi in cui sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nella società a responsabilità limitata. In particolare l’obbligo troverà attuazione quando la società supererà determinati parametri, specificatamente indicati, per due esercizi consecutivi. 
 
Per completezza si allegano di seguito le due bozze dei decreti delegati
 

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