Legge Fallimentare

Ricorso abusivo al credito: presuppone il fallimento?


Il reato

Secondo quanto stabilito dall’art. 218 L.F., gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
La condanna comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
La disposizione in oggetto, quindi, tende a sanzionare soggetti specificatamente indicati che assumano un debito trovandosi tuttavia nell’impossibilità di sostenere a livello economico l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria                                                               contratta con l’istituto bancario
 

Presupposto per l’applicazione della norma 

Ci si è chiesto se nonostante la norma non faccia espressa menzione alla necessità della dichiarazione di fallimento per l’applicazione della disciplina prevista in essa, detta dichiarazione sia comunque necessaria quale presupposto della figura delittuosa. 
Purtroppo, dottrina e giurisprudenza in passato non erano concordi nel ritenere che il ricorso abusivo al credito richiedesse necessariamente che il soggetto al quale esso fosse addebitato fosse stato dichiarato fallito.  
La Suprema Corte di Cassazione penale è intervenuta risolvendo detto interrogativo statuendo con sentenza n. 44857/2014 che “Il fallimento è presupposto necessario per configurare il reato di abusivo ricorso al credito, ovvero il reato che punisce chi continua a chiedere prestiti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza.”
Secondo la Corte, infatti, al fine di desumere la necessità della dichiarazione di fallimento è possibile fare riferimento al complesso di norme in cui la norma in oggetto è inserita, anche attraverso l’interpretazione di altre disposizioni sulla legge fallimentare. 
Nello specifico:   
  • l’art. 218 L.F. è collocato nella legge fallimentare nel capo intitolato “Reati commessi dal fallito”;
  • l’art. 221 L.F. stabilendo che “se al fallimento si applica il procedimento sommario …” conferma la volontà del legislatore di sanzionare le condotte solo in caso di dichiarazione di fallimento;
  • l’art. 225 L.F. nel sanzionare il ricorso abusivo al credito commesso da soggetti diversi dal fallito, richiede espressamente che si sia verificato il fallimento della società.

Responsabilità solidale della banca

L’erogazione imprudente del credito da parte di una banca ad amministratori di una società che ha perso interamente il capitale sociale può integrare un illecito concorrente dell’istituto nel reato di concessione abusiva del credito. 
Detto principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9983/2017 con la quale ha statuito che: “In un fallimento con concessione abusiva del credito da parte della banca all'impresa già in stato di insolvenza, il curatore è legittimato a chiedere alla banca i danni subìti dalla massa per tale condotta. L'istituto di credito, infatti, risponde in solido per i risarcimenti se, malgrado la mala gestio degli amministratori e la perdita di capitale, abbia concesso cospicui finanziamenti danneggiando la società.”
La Cassazione ha proseguito affermando che l'abusiva concessione del credito "integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori, e determina l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in via solidale, giacché gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono correlabili alla mala gestio degli amministratori di cui le banche si siano rese compartecipi per il tramite dell'erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli".
Al fine di poter contestare una responsabilità solidale dell’istituto bancario, quindi, è necessario che questo fosse a conoscenza dello stato di crisi in cui versava l’impresa.
 

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