Legge Fallimentare

Revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie


Riforma fallimentare

La legge delega è intervenuta prevedendo modifiche e novità anche in termini di privilegi, garanzie non possessorie e garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, rispettivamente all’art. 10, 11 e 12 del d.d.l. n. 2681. 
Vediamo nel dettaglio cosa dovrà essere adottato dal Governo.
 

Intervento in materia di privilegi

L’articolo che si riferisce ai privilegi è l’art. 10 del disegno di legge. 
In particolare, relativamente a questo settore, il Governo dovrà provvedere al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi.
La prospettiva è quella della riduzione: principalmente si dovrà intervenire limitando le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi. 
L’intervento sarà volto ad:
  • eliminare quelle ipotesi di privilegio non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte; 
  • adeguare in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione. 

Garanzie non possessorie

La Legge delega ha previsto interventi anche in campo di garanzie reali mobiliari
In particolare il Governo dovrà regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni materiali o immateriali, prevedendone i requisiti, le modalità di costituzione, la necessità della forma scritta, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione. 
La costituzione potrà avvenire anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato. Relativamente ad esso dovranno essere regolamentate forme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione.
Dovranno essere subordinate le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo di denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro.
Il soggetto costituente la garanzia avrà la facoltà di utilizzare i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio della propria attività economica.  
Il creditore potrà escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l’obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l’importo del credito. 
Dovranno essere previste forme di pubblicità e controllo giurisdizionale della citata esecuzione stragiudiziale.
 

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire 

Modifiche sono state previste anche in favore dei soggetti che acquistano immobili da costruire
Sulla base di quanto previsto dall'articolo 12 d.d.l., infatti, il Governo dovrà adottare disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire
Dovrà essere garantito un controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria.
A tal fine, pertanto, l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, dovrà essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
L’inadempimento dell’obbligo assicurativo comporterà la nullità relativa del contratto.
 
 
 

News correlate


Novità introdotte nella composizione negoziata
Notizie > Legge Fallimentare


Codice delle crisi di impresa e la digitalizzazione
Notizie > Legge Fallimentare

Cessione crediti bloccati, PMI a rischio fallimento
Notizie > Legge Fallimentare