Legge Fallimentare

Pre- allerta, allerta ed attivazione dell’organismo della composizione assistita della crisi nella l. 155/2017


Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Con la disciplina delle procedure di allerta e della composizione della crisi il Legislatore ha tentato di colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento. 
Si è cercato attraverso queste procedure di natura non giudiziale e confidenziale, infatti, di salvaguardare fin da subito le imprese in difficoltà.
La semplice crisi o l’insolvenza non riscontrata tempestivamente, purtroppo, rischia di divenire irreversibile.
Il Legislatore, quindi, con le procedure di allerta ha inteso agevolare l’emersione anticipata della società dalla crisi, mentre con la procedura di composizione assistita della crisi ha inteso agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori attraverso un apposito organismo.
Vediamo, nell’approfondimento odierno, le caratteristiche delle citate procedure e le varie fasi in cui si articolano. 
 

Le fasi della crisi

Prima di procedere alla disamina delle procedure sopra citate è opportuno partire dalla definizione dello stato di crisi
Lo stato di crisi dovrà essere inteso quale probabilità di futura insolvenza; una impresa in crisi, infatti non è ancora insolvente. 
Ciò detto, è possibile individuare varie fasi della crisi: la fase della pre-allerta, l’allerta, l’intervento dell’organismo di composizione della crisi e l’accertamento dello stato di insolvenza.  
Al fine di intercettare in modo tempestivo i sintomi della crisi di una impresa è opportuno che siano attivati il prima possibile i meccanismi di preallerta individuati dall’art. 14 l.155/2017.  
In particolare, alla lettera b) è specificatamente previsto il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. 
Questi processi di autovalutazione interna rimangono solamente nella disponibilità del debitore e soprattutto nella sua autonomia. 
In questa fase non vi saranno né obblighi di attivazione dell’organismo di composizione della crisi di impresa né obblighi si segnalazione degli organi di controllo della società. 
 

Fase di allerta 

Con l’emersione degli indicatori di allerta veri e propri, attraverso gli indicatori della crisi, prende avvio la fase di allerta.
Detti indicatori devono intendersi quali determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare: 
  • il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi;
  • l’indice di rotazione dei crediti;
  • l’indice di rotazione del magazzino;
  • l’indice di liquidità
Da tale data, quindi, inizieranno a decorrere i 6 mesi per richiedere l’intervento dell’O.C.C. 
 

Composizione assistita della crisi: intervento O.C.C.I. 

L’intervento dell’Organo di composizione della crisi d'impresa è richiedibile sia da parte dell’imprenditore/debitore sia a seguito alla segnalazione degli organi societari o dei creditori pubblici qualificati i quali hanno un preciso obbligo di segnalazione. 
Degli obblighi di segnalazione parleremo più nel dettaglio in un apposito approfondimento.
Come anticipato, una volta emersi gli indici di crisi, l’Organismo di composizione della crisi di impresa ha sei mesi per proporre soluzioni al debitore ed ai creditori. 
Questo organismo non deve necessariamente addivenire ad un accordo. 
Nello specifico, l’organismo, sentito il debitore, formula una proposta ai creditori: potrebbe succedere che il debitore non accetti, oppure che il debitore accetti la proposta prospettata dall’organismo ma i creditori non accettino. 
Solamente rispettando il termine di 6 mesi il debitore potrà accedere alle misure premiali previste dalla l. 155/2017.
 

Comunicazione al pubblico ministero

Se nel termine di sei mesi non si raggiunge una soluzione concordata tra il debitore e i creditori?
Al fine di risolvere il presente interrogativo occorre fare riferimento all’art. 4 lett.b) della legge delega 155/2017 nel quale è prevista una specifica sanzione nel caso in cui nel citato termine l’organo non addivenga ad un accordo tra il debitore e i creditori.
In questo caso, quindi, verrà attestato lo stato di insolvenza e l’organismo avrà l’obbligo di darne notizia al pubblico ministero presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha sede. 
 

Esclusione

La procedura non si applica:
  • alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea (si definisce grande l’impresa con 250 o più dipendenti oppure l’impresa con meno di 250 dipendenti ma con un fatturato superiore a 50 mln di euro e un bilancio superiore ai 43 mln di euro); 
  • alle società quotate in borsa.
Concludendo è possibile affermare che solamente le piccole e medie imprese potranno effettivamente accedere alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. 
 
 

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