Legge Fallimentare

Ordine di distribuzione delle somme: i crediti prededucibili ex art. 111 L.F.


Riparto dei crediti

Il curatore, una volta accertato l’attivo da liquidare, procede alla ripartizione dello stesso, secondo un prospetto nel quale sono indicati i creditori e le somme erogabili per ciascuno di essi. 
Ma quale deve essere l’ordine di distribuzione delle somme? Vediamolo nello specifico.
 

La graduazione

L'ordine di distribuzione delle somme è chiarito dall’art. 111 L.F., il quale prevede che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo devono essere erogate nel seguente ordine
  1. pagamento dei crediti prededucibili;
  2. pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
  3. pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso. 
È, pertanto, possibile affermare che i crediti prededucibili devono essere liquidati con precedenza rispetto a qualunque altro creditore partecipante al concorso, ancorché privilegiato. 
 

Quali crediti sono prededucibili?

I crediti prededucibili, detti anche “crediti della massa”, sono quei crediti che sorgono a seguito dell’apertura di una procedura concorsuale e, come detto in precedenza, in deroga al principio della par condicio creditorum, sono liquidati prima rispetto ai creditori privilegiati o chirografari. 
L’art 111 L.F. considera crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. 
Analizzando in modo più approfondito l’articolo citato, è quindi possibile distinguere tre ipotesi di crediti prededucibili, ossia: 
  • crediti prededucibili definiti così dalla legge;
  • crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali: crediti sorti dopo l’inizio della procedura e riferibili agli organi della procedura: ad esempio i crediti a carattere risarcitorio a carico del fallimento; 
  • crediti sorti in funzione delle procedure concorsuali: secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 24791/2016, ad esempio, “Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra oggettivamente tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, l. fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento.”
 

In che misura possono essere soddisfatti i crediti prededucibili?

In risposta a detta domanda interviene l’art. 111 bis, comma 2 L.F. il quale statuisce che:
"I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione."
Questi crediti devono essere soddisfatti per intero, a patto che l’attivo sia sufficiente.
Può, infatti, accadere che l’attivo non sia sufficiente a garantire l’integrale pagamento dei crediti prededucibili: in questo caso, quindi, la distribuzione dovrà avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato dalla legge. 
In sostanza, si dovranno prendere in considerazione le cause di prelazione che possono assistere alcuni questi crediti, nell’ambito di un normale procedimento di riparto; i crediti di pari grado dovranno quindi essere soddisfatti pro quota, in proporzione dell’ammontare di ognuno di essi.
 

Pegno ed ipoteca rispetto alla prededuzione

Al principio in base al quale i crediti prededucibili devono prevalere sempre e comunque su tutti gli altri crediti, è prevista una eccezione: si stabilisce, infatti, che non può essere destinato alla soddisfazione dei crediti prededucibili “quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”.
Anche una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, 01.04.2017, ha statuito che: In sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di ipoteca, il curatore è tenuto, ex art. 111 r.d. 267/1942, a rispettare le norme sulle graduazione dei crediti ed in particolare crediti ipotecari prevalgono su quelli prededucibili tranne che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente o specificamente rivolte ad incrementare o ad amministrare o a liquidare i beni ipotecati o rechino comunque ai titolari specifiche utilità.
Alla luce di quanto esposto, è possibile pertanto affermare che i creditori ipotecari e pignoratizi, in ordine alla liquidazione dei beni oggetto della garanzia, sono liquidati con prevalenza rispetto ai crediti prededucibili, agli altri creditori che hanno titolo di prelazione ed ai creditori chirografari.
 

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