Legge Fallimentare

No al “fallimento”, sì alla “liquidazione giudiziale”


Riforma fallimentare – potenziamento della procedura di liquidazione giudiziale 

Come ormai ai più noto, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 2681 al fine di riformare la disciplina inerente alla crisi di impresa e all’insolvenza. 
Vediamo, nello specifico, cosa prevede la legge delega all’art. 7 relativamente alla disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, termine che di fatto sostituirà quello che oggi è il fallimento. 
 
 

Liquidazione giudiziale 

Con l’espressione “liquidazione giudiziale” si è cercato di togliere negatività al significato che avvolgeva il termine “fallimento” ed adattarsi al linguaggio comunitario. 
Come anticipato, in merito a detta procedura il Governo dovrà adottare misure atte a rendere più efficace la funzione del curatore
Innanzitutto, dovranno essere integrate le ipotesi di incompatibilità del professionista, nello specifico con riferimento ad incarichi assunti nel succedersi delle procedure.
La procedura di liquidazione giudiziale dovrà, poi, essere rafforzata attraverso azioni dirette a ricostruire l’attivo.
A tal fine, infatti, la proposta di legge ha previsto l’esclusione dell’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari.
E’ stata prevista, poi, la retrodatazione del periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, ossia, dovrà decorrere a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell’art. 69 bis, secondo comma l.f.., ossia la decorrenza dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese nel caso in cui la domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento. 
 

I rapporti giuridici pendenti 

In merito ai rapporti pendenti la legge delega detta precise disposizioni. 
Innanzitutto, in caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso il caso di esercizio provvisorio, dovrà essere limitata la prededuzione ai soli crediti maturati nel corso della procedura.
Strettamente collegata, poi, è la statuizione prevista dall’art. 2 lettera l) che prevede un contenimento delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure. 
Dovrà, poi, essere previsto lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte.
Andrà, infine, dettata un’autonoma regolamentazione del contratto preliminare in caso di fallimento, anche con riferimento alla disciplina degli immobili da costruire. 
 

Accertamento del passivo: rapido, snello e concentrato 

In merito all’accertamento del passivo, la legge delega introduce alcune novità: 
  • dovrà essere agevolata la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, restingendo l’ammissibilità delle domande tardive;
  • dovranno essere introdotte preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
  • dovranno essere previste delle forme semplificate per le domande di minor valore o complessità; 
  • sarà assicurata stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari; 
  • sarà necessario che l’accertamento dei crediti opposti in compensazione avvenga in ogni caso in sede concorsuale;
  • andranno chiarite le modalità di verifica dei diritti vantati sui beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca.
 

Massima trasparenza nella liquidazione 

La legge delega mira a perseguire la massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell’attivo. 
A tale scopo, dovranno essere introdotti sistemi informatici e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione. 
Dovrà essere, poi, garantita la competitività delle operazioni di liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, istituendo un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema. 
Ai creditori che ne facciano richiesta, dovrà essere riconosciuto un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, ovviamente certificata dall’ente. 

Velocizzare la chiusura della procedura 

Anche con riferimento alla disciplina della chiusura della procedura la legge delega è intervenuta al fine di accelerare detta fase. 
Nello specifico, analogamente alla fase di liquidazione dell’attivo, anche la fase di riparto, salva opposizione dovrà essere affidata al curatore. 
Proseguendo, la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, dovrà essere integrata specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore. 
Infine andrà previsto che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, il curatore dovrà convocare l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale. 
 

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