Legge Fallimentare

Mancanza o insufficienza di attivo nella procedura: cosa succede?


Previsione di insufficiente realizzo

Nell’approfondimento di oggi parliamo di insufficiente realizzo, così come disciplinato dall’art. 102 L.F..
In alcuni casi, infatti, durante l’iter della procedura concorsuale, potrebbe emergere una oggettiva impossibilità di acquisire attivo al patrimonio fallimentare e, per questo motivo, potrebbe apparire inopportuno proseguire detta procedura.
La disciplina prevista dalla citata norma, presupponendo una sostanziale insussistenza dell’attivo, consente quindi di escludere in tutto o in parte la fase di verificazione del passivo, esonerando così il curatore dall’obbligo di redigere un programma di liquidazione dal contenuto negativo. 
Vediamo nel dettaglio la disciplina prevista. 
 

Insussistenza dell’attivo prima dell’esame dello stato passivo

L’art. 102 L.F. disciplina il caso in cui non vi sia attivo da liquidare nella procedura.
Cosa succede in questo caso?
Per meglio comprendere la citata norma, è possibile esemplificare alcuni casi in cui questa trova applicazione.
A titolo esemplificativo la disciplina si applica:
  • quando non si rinvengono beni;
  • quando si rinvengono beni ma hanno valore modestissimo o addirittura privi di valore
  • quando risulta l’assoluta impossibilità di reperire in futuro ulteriori cespiti patrimoniali.
Secondo quanto stabilito dall’art. 102 L.F., il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese della procedura. 
Per quanto riguarda il diritto del fallito di esprimersi sulla proposta del curatore, lo stesso può essere formalmente convocato dal curatore oppure semplicemente informato tramite invio della richiesta e della relazione
La ratio della norma in oggetto può essere rinvenuta nella volontà del Legislatore di interrompere o non far proseguire la procedura concorsuale quando ciò risulti sostanzialmente inutile e antieconomico.

 

Dopo la verifica dello stato passivo

Il secondo comma dell’art. 102 L.F.., prevede espressamente la possibilità di sospendere le operazioni fallimentari anche quando l’inutilità della procedura emerga in una qualsiasi fase successiva all’accertamento dello stato passivo.
L’art. 102, 2 comma L.F. dispone infatti, che “le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo, emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.”
Tramite detta previsione, quindi, è possibile interrompere la procedura tutte le volte in cui i beni acquisiti al fallimento rendano sostanzialmente inutile la loro liquidazione, ipotizzandosi un riparto in percentuale irrisoria.
Si perverrà, quindi, sollecitamente alla chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 L.F. che, al numero 4 prevede espressamente tra le cause di cessazione l’ipotesi in cui si accerti l’impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i potenziali creditori concorsuali. 
In ogni caso, è bene sottolineare che nel caso in cui fosse ravvisato dell’attivo dopo la chiusura si potrebbe fare luogo alla riapertura del fallimento ex art. 121 L.F.

 

Possibilità di reclamo 

L’ultimo comma dell’art. 102 L.F. individua una ipotesi di reclamo. 
Nello specifico, è previsto che i creditori che abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93 L.F e 101 L.F., nei quindici giorni successivi alla comunicazione da parte del curatore del decreto, possono presentare reclamo alla Corte di Appello, che provvede in camera di consiglio, sentito:
  • il reclamante
  • il curatore;
  • il comitato dei creditori
  • il fallito
 
 
 
 

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