Legge Fallimentare

Legge Fallimentare: esdebitazione del consumatore


L’articolo 142 della Legge Fallimentare prevede l’istituto della esdebitazione. La citata norma stabilisce che: “Il fallito persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” a condizione che sussistano alcuni presupposti indicati nei successivi commi dell’articolo 142 L.F.

Legge Fallimentare e tutela del consumatore sovraindebitato

Come si potrà facilmente intuire, la Legge Fallimentare ha previsto l’istituto della esdebitazione soltanto per quei soggetti che possono fallire. Ebbene, una importante novità è stata introdotta da poco tempo nel nostro ordinamento.

Si chiama “Legge salva suicidi” ed è stata pensata per aiutare i soggetti sovraindebitati che si trovino in gravi difficoltà economiche. Tali soggetti (pensiamo, ad esempio, ai consumatori) possono richiedere – assistiti da un perito nominato dal Tribunale - un piano di rientro creditizio. Il perito in questo modo esaminerà la reale situazione economica del debitore e stilerà un piano per il rientro dei debiti da proporre ai creditori.

Come si potrà facilmente intuire, si tratta di una importante opportunità per tutti quei soggetti privati oberati dai debiti e per i quali non è prevista l’applicazione della procedura fallimentare.

Che cos’è l’esdebitazione

L’istituto giuridico della esdebitazione permette al debitore (impresa oppure privato) di utilizzare un piano di rientro agevolato consigliato da un perito esperto nominato dal Tribunale. E’, in buona sostanza, una vera e propria ristrutturazione del debito.

Quali sono le condizioni per poter usufruire dell’esdebitazione?

Due sono le condizioni che devono sussistere per permettere al consumatore di usufruire dell’istituto giuridico dell’esdebitazione: il consumatore deve essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto quanto era nelle proprie disponibilità per saldare i debiti contratti con i creditori. In particolare, dovrà provare:

  • di non aver subito condanne in via definitiva – con sentenza passata in giudicato – per aver violato regole e principi che presidiano la disciplina dell’accordo o del piano del consumatore;
  • di aver svolto – nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione – “un’attività produttiva di reddito”. Tale attività dovrà essere stata adeguata e in linea con la situazione di mercato e con le proprie competenze professionali;
  • di aver cercato lavoro e di non aver rifiutato proposte (senza giustificato motivo) nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
  • di aver soddisfatto – anche soltanto parzialmente – i creditori in un momento precedente al decreto che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni.

Con riferimento alla procedura di liquidazione dei beni, il consumatore dovrà poi dimostrare di aver cooperato per garantire il regolare e corretto svolgimento della procedura stessa, di aver fornito tutte le informazioni necessarie e i documenti utili nonché di aver sempre agevolato la procedura stessa.

Quando può essere presentata la richiesta di esdebitazione

Il consumatore può presentare la richiesta di esdebitazione non prima di 8 anni da una precedente richiesta presentata per lo stesso procedimento.

Il perito e il piano di esdebitazione

Il piano di esdebitazione (o “piano del consumatore”) viene di norma redatto e stilato da un professionista abilitato oppure da un ente individuato dalla Legge. Possono svolgere la funzione di “professionista esperto” le seguenti categorie professionali:

  • commercialisti;
  • avvocati;
  • notai;
  • studi associati;

Altresì, possono svolgere le mansioni del perito altri soggetti in possesso dei requisiti formativi e di esperienza individuati dal decreto ministeriali. Infine, anche le pubbliche amministrazioni, gli organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Università, dalle Regioni, dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio possono svolgere le mansioni del perito esperto nominato dal Tribunale.

L’omologazione del piano di esdebitazione

Una volta redatto il “piano di esdebitazione”, il Giudice può omologarlo anche se i creditori non sono d’accordo. In particolare, il Giudice procede alla omologa del piano nel momento in cui ritiene che il credito possa essere soddisfatto dal piano in misura certamente non inferiore rispetto alla soddisfazione che si otterrebbe con la tradizionale procedura di liquidazione dei beni.

Gli effetti dell’omologazione del piano di esdebitazione

Nel momento in cui il piano di esdebitazione viene omologato, è fatto divieto a tutti i creditori anteriori di iniziare oppure di proseguire azioni esecutive individuali. I creditori non possono altresì proseguire azioni cautelari né acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore.

Infine, i creditori posteriori non possono esperire azioni esecutive sui beni oggetto del piano di esdebitazione.


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