Legge Fallimentare

La sentenza di fallimento può essere impugnata?


Il reclamo 

Come noto, il fallimento è dichiarato con sentenza dal tribunale, ovviamente dopo opportuno riscontro dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge. 
Nell’approfondimento odierno prenderemo in considerazione il mezzo con il quale è possibile impugnare la sentenza di fallimento. 
Nello specifico, vedremo di quale mezzo di tratta, chi può proporlo, entro quale termine, il contenuto e gli effetti che la proposizione dello stesso comporta. 
 

Impugnazione della sentenza di fallimento

Secondo quanto stabilito dall’art. 18 l.f., il debitore dichiarato fallito o chiunque altro interessato possono proporre reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento. 
Tra i soggetti interessati diversi dal fallito devono essere ricompresi sia i soggetti che hanno un interesse patrimoniale alla revoca del fallimento ma anche soggetti con un interesse morale alla citata revoca, come ad esempio il coniuge del fallito, l’erede o il curatore dell’eredità giacente. 
Il reclamo, quale mezzo di impugnazione in questione, si propone con ricorso e deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello competente entro il termine perentorio di 30 giorni.
Ci si è chiesto quale sia il momento dal quale il citato termine inizia a decorrere.
In particolare, è opportuno distinguere il caso in cui il reclamo sia proposto dal debitore dal caso in cui sia proposto da qualsiasi altro interessato:
  1. nella prima ipotesi il predetto termine decorre dalla notificazione della sentenza di fallimento,
  2. nella seconda ipotesi il termine decorre dall’iscrizione del fallimento nel registro delle imprese.
Come avvalorato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20913/2017, “Il socio della società fallita può proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. f. nel termine di trenta giorni decorrente dall'iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese.”
E’ previsto, inoltre, ex art 327 c.p.c. che, in assenza di notifica o iscrizione, il termine per il reclamo è di 6 mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.  
In ogni caso è bene precisare che il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata. 
 

Il contenuto

Secondo quanto previsto dall’art. 18 l.f. il ricorso per reclamo deve contenere
  • l’indicazione della corte di appello competente
  • le generalità dell’impugnante e l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
  • l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti
 

Procedimento 

Nei cinque giorni successivi al deposito del reclamo, il presidente designa il relatore e fissa l’udienza di comparizione entro 60 giorni dal deposito del ricorso. 
Il soggetto reclamante deve procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto al curatore ed alle altre parti. 
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni. 
Conseguentemente, la costituzione delle parti resistenti deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’udienza mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 
 

Esito ricorso

La Corte d’Appello provvede sul reclamo con sentenza ricorribile per Cassazione.
In particolare il ricorso può essere:
  • accolto con revoca della sentenza di fallimento;
  • rigettato con conferma del fallimento
 
 
 

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