Legge Fallimentare

La nuova esdebitazione


Tra conferme della disciplina previgente e ampliamento dell’ambito di applicazione, un istituto per garantire il fresh start agli imprenditori falliti

L’istituto dell’esdebitazione – derivato dall’anglosassone discharge – introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs n. 5/2006, è stato ampiamento novellato nello schema di Decreto legislativo recante il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”.

L’istituto in commento risponde alla medesima ratio che sorregge l’intero impianto di riforma: ridurre gli effetti negativi del fallimento concedendo agli imprenditori una second chance. Si riconosce al fallito, che abbia tenuto un comportamento collaborativo e che sia in possesso di precisi requisiti di meritevolezza, un fresh start, un nuovo inizio nel mercato imprenditoriale.

Ma cosa cambia oggi?

Va rilevato anzitutto come il legislatore delegato abbia notevolmente ampliato il novero dei soggetti che possono attivare la procedura. L’art. 142 della l.fall. – ante novella – prevedeva che unicamente il fallito persona fisica potesse beneficiare dell’esdebitazione. Nella formulazione di cui all’art. 278 dello schema di decreto, invece, viene ampliato l’ambito di applicazione a tutti i soggetti passibili di fallimento, siano questi persone fisiche o persone giuridiche, ed anche agli enti.

Si assiste altresì ad un notevole ampliamento anche del termine per richiedere l’esdebitazione: l’art. 143 l.fall. prevedeva che il provvedimento per ottenere l’esdebitazione potesse essere pronunciato contestualmente (rectius in tempo utile affinché la trattazione potesse svolgersi in via incidentale) ovvero entro un anno dalla chiusura del fallimento. Il nuovo articolo 279 allarga le maglie temporali prevendendo la possibilità per il debitore sottoposto a liquidazione giudiziale di chiedere l’esdebitazione anche a procedimento non concluso, decorsi comunque 3 anni dall’apertura del procedimento di liquidazione (termine ridotto a 2 anni in ipotesi in cui il debitore abbia proposto tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi).

Non mutano i seguenti requisiti di meritevolezza e condizioni per l’accesso di cui al previgente art. 142 l.fall:

  • Il debitore deve tenere una condotta collaborativa, non reticente. Non deve ritardare in alcun modo (o contribuire a ritardare) lo svolgimento della procedura;
  • Il debitore non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di bancarotta fraudolenta o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per le fattispecie delittuose compiute in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • Il debitore non deve avere distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto.

Quanto invece alla condizione relativa al fatto di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti alla richiesta rivolta al Tribunale (art. 142.1 n.4 l.fall.), la nuova formulazione dimezza detto termine temporale prevendendo inoltre che il debitore non possa attivare la procedura di esdebitazione per due volte.

Scompare del tutto il requisito della soddisfazione parziale dei creditori concorsuali, potendo quindi verificarsi l’esdebitazione anche in ipotesi di creditori che non ottengano nulla dalla liquidazione dell’attivo.

Novità di grande rilievo è l’introduzione della cd. “esdebitazione di diritto” (art.282 schema di decreto), procedura questa riservata ai piccoli imprenditori e quindi alle procedure di lieve entità. Viene riconosciuto (in piena congruenza con il testo di riforma nato dalla Commissione Rordorf) la possibilità per i creditori di proporre reclamo avverso il provvedimento che riconosce l’esdebitazione nel termine ampliato di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto (anziché i precedenti 10 giorni previsti dal rimando all’art. 26 comma 1 l.fall.).

L’esdebitazione, o discharge, diviene quindi il mezzo indispensabile attraverso cui il debitore, lato sensu inteso, torni ad operare sul mercato.


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