Legge Fallimentare

I rapporti giuridici pendenti nella legge delega 155/2017


La legge delega

Come noto, lo scorso 11.10.2017 è stata approvata la Legge di “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, contenente i principi e i criteri direttivi a cui dovranno uniformarsi i decreti attuativi che dovranno essere emanati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dalla legge.
Tuttavia, la commissione nominata per dare attuazione alla riforma, dovrebbe presentare le bozze dei decreti verosimilmente entro il prossimo 10 gennaio 2018, stante la fase finale della legislatura. 
Il Governo, nello specifico, dovrà tenere conto della normativa dell’Unione Europea, in particolare del Regolamento UE 2015/848 e della raccomandazione 2014/135/UE, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).
Ciò detto, prendiamo oggi in considerazione un argomento toccato dalla riforma in oggetto: i rapporti pendenti, ossia quei rapporti sorti, ma non ancora esauriti, sia con riferimento al concordato preventivo che alla liquidazione giudiziale. 
Vediamo nel dettaglio le novità previste in merito, relativamente alle due procedure menzionate.
 

Nel concordato preventivo

Con riferimento al concordato preventivo, preso in considerazione dall’art. 6 della legge delega, i rapporti pendenti sono enunciati al comma 1 lettera h)
Nello specifico, è prevista una integrazione della disciplina: infatti, la regolamentazione dei contratti pendenti è già disciplinata dall’art. 169 bis l.f..
Orbene, la legge delega si propone di integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti completando la materia con particolare riferimento: 
  • ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento. Ciò significa che prima della presentazione del piano sarà possibile solo la sospensione dei contratti pendenti mentre dopo la presentazione anche lo scioglimento; 
  • al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale;
  • agli effetti in relazione agli esiti possibili della procedura;
  • alla decorrenza e alla durata nell’ipotesi di sospensione;
  • alla competenza per la determinazione dell’indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione: non sarà il Giudice della procedura ma un giudice esterno. 
 

Nella liquidazione giudiziale

Relativamente, invero, alla procedura di liquidazione giudiziale i rapporti giuridici pendenti sono disciplinati dall’art. 7 comma 6 della L. 155/2017. 
Anche in questo caso, come per il concordato preventivo, la disciplina è integrata e non disciplinata ex novo, stante l’attuale art. 72 l.f. che li disciplina.  
In primo luogo, in caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso il caso di esercizio provvisorio, dovrà essere prevista una limitazione della prededuzione ai soli crediti maturati nel corso della procedura. 
I contratti avente carattere personale, poi, andranno sciolti di diritto, a meno che la prosecuzione non sia stabilita con il consenso della controparte. 
Con riguardo, invero, al contratto preliminare, dovrà essere regolamentato in caso di fallimento, anche relativamente alla disciplina degli immobili da costruire
 
 

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