Legge Fallimentare

Cosa succede se il creditore del fallimento risulta irreperibile?


Distribuzione delle somme 

Una volta approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il Giudice delegato ordina il riparto finale
Cosa succede, però, se un creditore del fallimento si rende irreperibile?
Il quesito trova una pronta soluzione con la disciplina stabilita dall’art. 117, 4 comma l.f. 
Il meccanismo processuale disciplinato dal citato articolo è volto a consentire la distribuzione delle somme accantonate e depositate entro cinque anni dalla chiusura del fallimento. 
Vediamo nello specifico di cosa si tratta. 
 

Irreperibilità del creditore

Innanzitutto, un creditore è considerato irreperibile solamente dopo che sono state effettuate tutte le notifiche di rito ex art. 140 e 143 c.p.c. 
In tal caso, il curatore, subito dopo il riparto finale, richiede al Giudice l’autorizzazione a versare le somme spettanti ai creditori irreperibili sul libretto bancario o postale fruttifero. 
Il libretto dovrà essere intestato alla procedura e al creditore.
Decorsi 5 anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono depositate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 117 l.f., infatti, il Giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio (questa omissione è legata al fatto che la distribuzione è riservata solo ai creditori richiedenti), su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’art. 111 l.f. fra i soli richiedenti. 
 

Ordine progressivo

Come anticipato, la norma in oggetto individua i possibili destinatari del residuo attivo, secondo un ordine progressivo. 
In ordine, verranno soddisfatti:
  1. i creditori irreperibili o che non si sono presentati: questi possono, entro il termine di cinque anni dal deposito, presentarsi e richiedere quanto ad essi assegnato in sede di riparto, oltre agli interessi che le somme hanno maturato. In questo caso il giudice ordinerà con mandato di pagamento alla banca di pagare a questi le somme spettanti in virtù del piano di riparto finale.
  2. i creditori richiedenti rimasti insoddisfatti: coloro che sono stati ammessi al passivo e che dimostrino, di non essere stati integralmente soddisfatti.
  3. lo Stato al quale gli importi sono destinati nella ipotesi in cui nessuna delle due categorie di soggetti di cui sopra si presenti entro 5 anni dal deposito. Trascorsi i cinque anni dal deposito ove nessun creditore rimasto insoddisfatto presenti ricorso, la Banca comunica al Tribunale la persistenza delle somme sul conto corrente. 
La cancelleria sottopone la vicenda al Presidente, il quale nominerà un giudice che, verificato il presupposto della distribuzione allo Stato, disporrà il versamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato. 
 
 
 

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