Legge Fallimentare

Conto corrente intestato alla procedura fallimentare


Deposito delle somme riscosse

Nel caso in cui, a seguito del fallimento, sussistano ancora delle liquidità, il curatore deve necessariamente depositarle presso un conto corrente postale o bancario dallo stesso scelto. 
Vediamo nello specifico la disciplina prevista dalla Legge Fallimentare.
 

Conto del fallimento 

Come noto, infatti, a norma dell’art. 34 L.F., le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di 10 giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. 
Nel caso in cui il deposito non avvenga nel termine testè indicato, il Tribunale potrebbe decidere di revocare l’incarico affidato al curatore.  
A seguito della riforma intervenuta nel 2006 non è più richiesta l’autorizzazione del Giudice delegato all’apertura del conto
Per l’apertura del conto è sufficiente la presentazione alla banca o posta scelta dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo rilasciati in originale dalla cancelleria.
Il Curatore deve intestare il conto corrente alla procedura fallimentare e la scelta del conto, andrà fatta ovviamente nell’interesse di quest’ultima.  
 

Mandato di pagamento

L’autorizzazione del Giudice delegato è richiesta solo nel caso in cui il curatore voglia operare dei prelievi dal conto della procedura.  
L’ultimo comma dell’art. 34 L.F, infatti, dispone che: “il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del Giudice Delegato”.
L’originale del mandato di pagamento del Giudice Delegato sarà contenuto, quindi, nel fascicolo del Tribunale, mentre copia conforme verrà rilasciata al Curatore e da questo portata in Banca per effettuare il prelievo della somma il cui pagamento è stato autorizzato dal Giudice.
Nel caso in cui il Curatore effettui prelievi ingiustificati sul conto della procedura, non ottemperando quindi al mandato del giudice, il suo comportamento potrà integrare il reato di peculato.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale Roma, sez. fallimentare con sentenza  n. 4408, infatti, “In caso di accertata indebita appropriazione di somme giacenti sul libretto fallimentare, posta in essere dal curatore di un fallimento mercé la falsificazione dei mandati, il convenuto va condannato alla restituzione dell’importo prelevato oltre gli interessi legali a partire dalla data dei prelievi attraverso i falsi mandati fino all’effettivo recupero delle somme, oltre che al pagamento dei danni patrimoniali (consistenti nella maturazione degli interessi ex art. 54 fall. in favore dei creditori privilegiati data l’impossibilità di eseguire il riparto secondo le scadenze di legge) e non patrimoniali (conseguenti al fatto che la condotta del convenuto integra gli estremi del reato di peculato e falso materiale)”.
 

Strumenti diversi dal conto corrente

La norma in oggetto prevede, altresì, la possibilità per il curatore di investire in tutto o in parte le somme riscosse con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia comunque garantita l’integrità del capitale
Tale ipotesi, deve essere autorizzata dal comitato dei creditori.
Uno strumento diverso dal conto corrente potrebbe essere, ad esempio, un conto deposito
In ogni caso, l’importante è che detto strumento consenta e garantisca una rapidità liquidità delle somme versate.
 

Atti di straordinaria amministrazione – autorizzazione 

Alcuni atti di straordinaria amministrazione, particolarmente rischiosi per il patrimonio fallimentare, richiedono per il loro compimento da parte del Curatore dell’autorizzazione da parte del Comitato dei creditori. 
Quelli specificatamente indicati dall’art. 35 L.F., ossia, le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. 
 

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