Legge Fallimentare

Accertamento del passivo nella legge fallimentare


Il capo V, dall'art. 92 all'art. 103 della Legge Fallimentare disciplina la fase dell’accertamento del passivo, uno dei momenti più importanti per i creditori nella procedura fallimentare.

Nel nostro articolo analizzeremo questa fase approfondendo gli aspetti tecnici e procedurali tipici di questo particolare momento.

L’art. 92 della Legge Fallimentare: l’avviso ai creditori

L’articolo 92 della Legge Fallimentare stabilisce che il curatore, una volta esaminate le scritture contabili e le altre fonti di informazione sull’impresa, deve comunicare – senza indugio – ai creditori del fallito e ai titolari di diritti personali o reali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dello stesso, a mezzo posta elettronica certificata, le seguenti informazioni:

  1. “che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
  2. la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
  3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31 bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5;
  4. il suo indirizzo di posta elettronica certificata”

L’articolo 93 della Legge Fallimentare: l’istanza di ammissione al passivo

L’articolo 93 della Legge Fallimentare stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di ammissione al passivo. La citata norma prevede che: “La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.”

La norma stabilisce, inoltre, che il ricorso possa essere sottoscritto personalmente dalla parte. Vengono individuati anche gli elementi da inserire nel ricorso, a pena di ammissibilità. La Legge Fallimentare, all’articolo 93, stabilisce che il ricorso deve contenere:

  1. “l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [anche in relazione alla graduazione del credito] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
  5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore”.

Al ricorso, infine, devono essere allegati tutti quei documenti in grado di dimostrare il diritto del creditore oppure del terzo che rivendicano il bene oppure che ne chiedono la restituzione. Il ricorrente, infine, dovrà depositare l’originale del titolo di credito presso la cancelleria del Tribunale.

L’articolo 95 della Legge Fallimentare: il progetto di stato passivo ed esecutività

L’articolo 95 della Legge Fallimentare stabilisce che il curatore, terminato l’esame delle domande di ammissione al passivo, deve predisporre appositi elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti sui beni di proprietà o in possesso del fallito.

Per ciascuno di questi soggetti, poi, il creditore deve stilare le proprie conclusioni motivate e deve eccepire eventuali fatti che modifichino, impediscano oppure estinguano il diritto fatto valere. Nello stesso tempo, dovrà eccepire l’eventuale inefficacia dei titoli stessi.

Una volta rassegnate le proprie conclusioni motivate, il curatore può depositare il progetto di stato passivo in Cancelleria insieme alle domande presentare da creditori. In particolare, il curatore ha 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame per effettuare il citato deposito. Nello stesso termine, poi, deve trasmettere la propria relazione ai creditori e ai titolari degli altri diritti affinchè – come stabilito dall’articolo 95 della Legge Fallimentare “possano esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza”.

L’ultimo comma dell’articolo 95 della Legge Fallimentare, infine, disciplina l'attività da effettuare nel corso dell’udienza per l’esame dello stato passivo. In particolare, la citata norma stabilisce che: “All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati”.

In questa fase, il Giudice delegato può accogliere oppure respingere (in tutto o in parte) le domande proposte con decreto succintamente motivato.

Il successivo articolo 96 della Legge Fallimentare stabilisce che: “Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria”.

Ai sensi dell’articolo 97 della Legge Fallimentare, il curatore è tenuto a dare comunicazione a tutti i ricorrenti dell’avvenuta formazione dello stato passivo informandoli, allo stesso tempo, del diritto di proporre opposizioni ex articolo 98 della Legge Fallimentare.


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