Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale dispone la vendita con incanto, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni della vendita stessa.
Il cancelliere consegnerà il fascicolo dell'esecuzione al notaio delegato.
Il notaio delegato provvederà alla redazione dell'avviso di vendita (art.576 c.p.c.), in cui dovranno essere indicate tutte le condizioni della vendita stessa.
L'avviso deve essere pubblicato a cura del notaio nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
Nella vendita con incanto delegata al notaio nulla è mutato riguardo ai requisiti per la partecipazione già descritti nella procedura di vendita all'incanto davanti al giudice dell'esecuzione.
Il deposito della cauzione e delle spese va effettuato con le modalità e nel luogo indicato nell'avviso di vendita.
Il verbale dell'incanto, redatto dal notaio e dallo stesso sottoscritto, deve contenere la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà versare, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di vendita, la somma a saldo direttamente al notaio nel luogo da lui indicato.
Le somme versate dall'aggiudicatario dovranno essere depositate dal notaio delegato presso un istituto di credito indicato dal giudice.
Trascorsi dieci giorni dall'incanto senza che siano state presentate offerte in aumento, o nel caso di assegnazione, dopo che l'aggiudicatario ha regolarmente versato il prezzo, il notaio delegato dovrà trasmettere senza indugio, il fascicolo con i verbali relativi all'incanto e all'assegnazione al giudice dell'esecuzione.
Nel caso di mancato versamento del prezzo nei termini stabiliti nell'avviso di vendita, il notaio deve dare tempestiva comunicazione al giudice, trasmettendogli il fascicolo, per l'emissione del decreto di decadenza, con relativa perdita della cauzione.
Successivamente il notaio, dopo aver ricevuto nuovamente il fascicolo, provvederà a fissare un ulteriore incanto.
Il notaio delegato in caso di vendita dell'immobile, curerà le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, nonché le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
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