Ipoteca

Nulla ipoteca Equitalia per violazione diritto partecipazione a procedimento


I contribuenti italiani oberati dai debiti e “tartassati” dall’incubo Equitalia potranno tirare un sospiro di sollievo grazie ad una recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con sentenza n. 13115/2016 ha infatti stabilito che l’ipoteca sulla casa iscritta da Equitalia per omesso pagamento delle cartelle esattoriali è nulla se al contribuente non viene dato né fornito alcun termine per consentirgli un’adeguata difesa. In particolare, dunque, se Equitalia omette di dare al contribuente un termine per presentare scritti difensivi oppure per chiedere l’eventuale rateizzazione del debito, l’ipoteca iscritta sulla casa del debitore può essere viziata da nullità.

E’ chiaro che la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione è davvero molto importante per tutti i contribuenti italiani: l’ipoteca sulla casa, infatti, non può essere iscritta senza aver dato adeguato preavviso al debitore e, quindi, senza aver dato a quest’ultimo il tempo ed il modo per esercitare il proprio diritto di difesa. In buona sostanza, anche l’iscrizione dell’ipoteca sulla prima casa da parte di Equitalia deve essere effettuata nel pieno rispetto del “principio del contraddittorio”.

La Suprema Corte ha dunque introdotto un importante principio di diritto stabilendo che: “l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.”

Il procedimento per l’iscrizione dell’ipoteca: la notifica del preavviso

Il procedimento che conduce all’iscrizione dell’ipoteca sulla casa da parte di Equitalia deve seguire alcuni passaggi stabiliti dalla Legge.

Innanzitutto, Equitalia dovrà procedere alla notifica della cartella di pagamento. Il debitore/contribuente avrà 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento oppure per impugnare – con ricorso – la cartella emessa da Equitalia.

Se il contribuente non effettua il pagamento e se l’importo da riscuotere è pari oppure inferiore a 20.000 euro, Equitalia non può procedere all’iscrizione dell’ipoteca né può pignorare altri beni immobili del debitore: potrà rivalersi sul contribuente utilizzando altre forme di pignoramento.

Ancora, sempre in caso di mancato pagamento e se l’importo è pari oppure superiore a 20.000 euro, Equitalia può iscrivere ipoteca ma non può pignorare l’immobile del debitore.

Sempre in caso di mancato pagamento e se l’importo da riscuotere è pari o superiore a 120.000 euro, Equitalia può iscrivere ipoteca e può pignorare l’immobile a patto che non sia adibito a residenza, ad abitazione principale del debitore e a patto che non sia “immobile di lusso”.

Nelle ultime due ipotesi, Equitalia dovrà notificare il preavviso di iscrizione di pagamento prima di procedere all’iscrizione dell’ipoteca. Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento, per presentare eventuali scritti e difese nonché per chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto.

Nel caso in cui il debitore non effettui il pagamento nel termine di 30 giorni, Equitalia può procedere ad iscrivere l’ipoteca.

La nullità dell’ipoteca senza la prova della notifica dell’avviso di iscrizione

Come precisato in premessa, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’iscrizione dell’ipoteca da parte di Equitalia è nulla nel caso in cui non sia stato notificato al contribuente l’avviso di iscrizione dell’ipoteca stessa. E’ Equitalia, dunque, che dovrà fornire la prova della notifica e del rispetto dei 30 giorni. In particolare, l’Esattore dovrà produrre la seguente documentazione per provare la notifica:

  1. la cartolina contenente l’avviso di ricevimento (nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo posta): in caso di irreperibilità, Equitalia dovrà anche produrre la seconda raccomandata con l’avviso di deposito presso il Comune;
  2. la relazione di notifica del messo notificatore nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mani.

Nel caso in cui Equitalia abbia omesso di notificare l’avviso di iscrizione o abbia omesso di concedere al contribuente/debitore il termine di 30 giorni per presentare le proprie difese, l’iscrizione dell’ipoteca sulla casa dovrà ritenersi nulla per palese violazione del diritto alla partecipazione ai procedimento. Un diritto che, lo ricordiamo, è anche tutelato e garantito dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea).


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