Fallimento

Se il creditore desiste dopo la dichiarazione di fallimento cosa succede?


La desistenza del creditore prima della dichiarazione di fallimento 

Il creditore che ha presentato istanza di fallimento nei confronti del proprio debitore può recedere dalla richiesta di fallimento, ad esempio nel caso in cui venga soddisfatto durante la fase del procedimento pre-fallimentare, presentando un atto di desistenza dal fallimento. 
In questo caso, il Giudice informerà il Collegio che dichiarerà l’estinzione del procedimento nel caso in cui non risulti costituito altro creditore, dal momento che non può procedersi a detta dichiarazione ex officio, ossia in assenza dall’iniziativa di un soggetto legittimato per legge.
La desistenza del creditore istante prima della pubblicazione della sentenza di fallimento, atto che non richiede l’accettazione dell’altra parte, crea, quindi, una carenza di legittimazione processuale.
 

La desistenza del creditore istante dopo la dichiarazione di fallimento 

In attuazione del principio della terzietà del Giudice, la disciplina del fallimento ha escluso la possibilità della dichiarazione di fallimento d'ufficio
La Giurisprudenza ha definitivamente affermato, infatti, che il ricorso del creditore non costituisce attività meramente sollecitatoria della dichiarazione di fallimento, ma costituisce esercizio di un'autonoma azione volta alla tutela del diritto di credito dell'stante.
La Corte di Cassazione con sent. 21478/2013, ha statuito la necessità che la domanda proposta dal soggetto a tanto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento stesso, affinché il Giudice possa pronunciarsi nel merito. 
Ciò detto, analizziamo ora l’ipotesi in cui l’unico creditore istante desista solamente dopo la dichiarazione di fallimento
In questo caso la dichiarazione di fallimento verrà revocata?
Recentemente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che la desistenza dell’unico creditore istante dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta nello specifico in sede di reclamo, non comporta la revoca della sentenza di fallimento
Questo è quanto è stato disposto con ordinanza n. 16180/2017 con la quale nello specifico è stato affermato che “la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione”, pertanto, “non può comportare la revoca della sentenza di fallimento.”.
La Corte ha, infatti, proseguito enunciando che non essedo più prevista la possibilità di dichiarazione di fallimento d’ufficio, il ricorso del creditore costituisce una autonoma azione volta alla tutela del diritto di credito dell’istante. 

Fatti esistenti al momento della decisione – il reclamo 

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall’art. 18 L.F., rilevano esclusivamente i fatti esistenti fino al momento della decisione e non quelli sopravvenuti.
La sopra citata sentenza, n. 16180/2017 stabilisce che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta.
Nel citato articolo si stabilisce, in ogni caso, che nel caso di revoca della sentenza di fallimento, restano comunque salvi gli effetti degli atti compiuti legalmente dagli organi della procedura. 
Per atti legalmente compiuti devono intendersi gli atti non affetti da vizi, ad esempio i pagamenti eseguiti legittimamente dal Curatore. In questo caso, le somme non verranno restituite al fallito. 
 

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