Fallimento

Fallimento, imu e tasi


Sia per il fallimento che per la liquidazione coatta amministrativa si potrebbe dire che in materia di TASI e IMU la disciplina per il periodo fallimentare sia lo stesso.

Gli aspetti della TASI

Tuttavia tutti gli aspetti della TASI generano dei dubbi circa tale analogia. Per questo sembrerebbe essere più sicuro versarla alle scadenze canonicamente previste. La disciplina degli obblighi di versamento IMU è demandata al comma 6, dell'articolo 10, D.Lgs. 504/1992: l'articolo 9, comma 7, D.Lgs. 23/2011 richiama esplicitamente l'unica disposizione che anche in relazione al precedente tributo comunale si prevedeva per trattare in modo regolare gli immobili interessati da procedure concorsuali.

La norma cita: per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Le distinzioni che è opportuno fare con IMU

Bisogna fare delle distinzioni in relazione dell'obbligazione tributaria di una persona soggetta a fallimento ai fini IMU. Bisogna, infatti, distinguere: che l'imposta maturata nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento è un debito concorsuale; circa il periodo di riferimento il contribuente farà i versamenti alle scadenze previste, così come il Comune, per il recupero di crediti del periodo dovrà fare insinuazione al fallimento ex Legge fallimentare. Il credito è, comunque, privilegiato. L'imposta che sarà maturata con la procedura verrà versata dal curatore per l'importo totale attraverso una soluzione unica, a vendita dell'immobile che è interessato dall'imposta medesima: l'onere è una spesa a carico del fallimento ed è, dunque, prededucibile. L'IMU ed il suo presupposto impositivo sono procrastinati, ovvero si attende che il fallimento possa avere una liquidità perchè si possa adempiere l'obbligazione tributaria. Il calcolo va fatto in via separata per l'immobile che il fallito possiede. Se ci sono più immobili ceduti in momenti diversi, la questione diventa complessa. In tali periodi d'imposta il Comune non dovrà per forza insinuarsi al passivo. Ciò è previsto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15478/2010. L'obbligazione, per altro, riguarda proprio il periodo del fallimento.

Cosa succede per quanto concerne la TASI

Circa l'imposta sui servizi indivisibili: non esiste una regolamentazione precisa. La TASI fu introdotta dalla L. 147/2013 con specifiche disposizioni e parziali rimandi alla disciplina IMU.

A sostenere la prima tesi, per la quale i due tributi ben potrebbero essere equiparati, si può dire che per la disciplina dell'IMU il differimento è dovuto alle difficoltà economiche che generalmente riguardato anche il tributo sui servizi.

I due tributi comunque si assomigliano. Ad esempio nelle FAQ del 3 giugno 2014 ci sono estensioni simili in relazione all'imputazione dell'imposta in ipotesi di separazione coniugi, ovvero in caso di riduzione al 50% in presenza di fabbricati inagibili o vincolati. Le analogie, dunque, superano la previsione che riguarda la base imponibile (comma. 675 della L. 147/2013) e che concernono in ogni caso la possibilità di inidviduare i soggetti passivi ed applicare le riduzioni ed esenzioni.

Tuttavia se ciò non viene previsto espressamente, sembra una scelta arbitraria la sospensione del versamento Tasi.

Il respingimento di tale interpretazione sulla Tasi

Tuttavia, questa interpretazione può essere completamente respinta se si pensa che hanno un diverso presupposto impositivo. Ovvero mentre per l'IMU il soggetto passivo è il possessore, per la TASI lo è anche il detentore dell'immobile. Se ha un senso rinviare la TASI, cos\'ec come l'IMU, quando il fallito è il proprietario, invece se il fallito deve solo la TASI come conduttore dell'immobile, non si dovrebbe ipotizzare nessun differimento visto che non vi dovrà essere la cessione dell'immobile. Se non vogliamo creare due fattispecie differenti, la strada giusta è versare la TASI alle scadenze previste del 16 giugno e 16 dicembre. C'è chi cerca la soluzione più pragmatica. Se il fallimento ha molta liquidità e le somme possono essere gestite, allora si adempie ai versamenti ordinariamente, al contrario si potrà rimandare il versamento dell'IMU provvedendo ad una strategia difensiva in fase di contestazione. Alla fine di questa dissertazione ciò che lascia perplessi è che dopo due anni in cui la TASI è stata applicata, non c'è stato alcun rimedio alla vicenda, di carattere legislativo o almeno, a livello di interpretazione, se consideriamo che molte sono state le indicazioni fornite da parte della dottrina.


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