Fallimento

Presentazione istanza che avvia procedura di fallimento


In un periodo di grande difficoltà economica dell’impresa, sono molti gli imprenditori che stanno subendo una procedura fallimentare. Nella nostra guida analizzeremo a fondo i primi step per avviare tale procedura soffermandoci, in modo particolare, sulla presentazione dell’istanza fallimentare.

Istanza di fallimento: che cos’è?

L’istanza di fallimento è il primo atto dal quale prende avvio l’intera procedura. La parte istante, infatti, chiede l’apertura della procedura fallimentare nei confronti dell’imprenditore. Due sono i presupposti previsti dalla Legge per presentare l’istanza di fallimento: uno soggettivo ed uno oggettivo.

Partiamo dal presupposto soggettivo: è possibile richiedere l’avvio della procedura fallimentare soltanto nei confronti di un imprenditore commerciale, con tutte le esclusioni previste dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.

Quanto al presupposto oggettivo, la Legge prevede che debba sussistere lo “stato di insolvenza” dell’imprenditore ovvero la impossibilità oggettiva di far fronte ai debiti contratti con i creditori.

La forma dell’istanza di fallimento

La Legge prevede che l’istanza con cui si richiede l’apertura della procedura fallimentare debba rivestire la forma del ricorso. L’istanza di fallimento così redatta dovrà poi essere presentata in Tribunale, presso la sezione Fallimentare territorialmente competente. Il Tribunale competente, in particolare, è quello nel quale l’impresa ha la propria sede principale.

Nell’istanza di fallimento, inoltre, il ricorrente deve sottolineare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge per l’attivazione della procedura. Il ricorrente dovrà, inoltre, fornire la prova da cui il Tribunale potrà desumere il reale ed effettivo stato di insolvenza dell’imprenditore.

Chi può presentare l’istanza di fallimento?

L’articolo 6 della Legge Fallimentare stabilisce che “Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero ”. Nella fattispecie in cui sia stato proprio il debitore a presentare l’istanza di fallimento, egli dovrà avere cura di allegare al ricorso i documenti menzionati nell’articolo 14 della Legge Fallimentare. Il citato articolo stabilisce che: “L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie [2421 c.c.] concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto”.

Come precisato in premessa, anche i creditori possono presentare l’istanza di fallimento che dovrà rivestire le forme del ricorso e dovrà essere depositato presso la cancelleria del Tribunale sezione Fallimentare competente. L’articolo 6 della Legge Fallimentare prevede anche la facoltà per il Pubblico Ministero di presentare l’istanza di fallimento. Ebbene, al riguardo occorre precisare che il Pubblico Ministero può presentare la predetta istanza soltanto in due casi espressamente previsti dall’articolo  7 della Legge Fallimentare. Il citato articolo stabilisce che: “Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

  1. quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
  2. quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”.

Istanza di fallimento ed assistenza di un legale

Per presentare l’istanza di fallimento è assolutamente necessaria l’assistenza tecnica di un difensore. Tale necessità è stata debitamente introdotta in seguito alla riforma della Legge Fallimentare che ha posto l’accento sul carattere tecnico e processuale dell’intera procedura. Si tratta pur sempre di un procedimento volto a definire e ad accertare lo stato di insolvenza di un imprenditore. Procedura che può culminare con una sentenza dichiarativa del fallimento dell’imprenditore e che, per tutti questi motivi, necessita dell’assistenza di un difensore preparato e competente.

La rinuncia all’istanza di fallimento

Nel momento in cui il creditore deposita l’istanza di fallimento presso la Cancelleria del Tribunale competente, può sempre rinunciarvi. La rinuncia, ovviamente, deve essere espressa e presentata dal debitore con una dichiarazione di desistenza.

In seguito alla presentazione della citata dichiarazione, il Giudice dovrà necessariamente emettere un decreto di archiviazione del procedimento non potendo in alcun modo procedere d’uffizio all’accertamento dei presupposti necessari per la dichiarazione del fallimento dell’imprenditore.


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