Fallimento

Opposizione allo stato passivo


Impugnazioni 

L’opposizione allo stato passivo è disciplinata dall’art. 98 della Legge Fallimentare e può essere definita come il mezzo di gravame mediante il quale il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano l’esclusione parziale o totale del credito insinuato.  
L’opposizione, che deve essere avanzata nei confronti del curatore, si propone mediante deposito di ricorso avanti al tribunale fallimentare entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso con il quale viene comunicato l’esito del procedimento di accertamento del passivo. 
 

Ricorso in opposizione 

Il fine che si intende ricercare con l’opposizione al passivo è quello di richiedere una modifica su di una decisione assunta dal Giudice in merito all’esclusione parziale o totale della domanda di insinuazione.  
Tuttavia, diversamente dal caso di insinuazione al passivo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo è necessaria per ciascuna parte in giudizio, la rappresentanza e l’assistenza processuale di un difensore.
Ciò detto, vediamo il contenuto che deve avere il ricorso.
Nello specifico deve contenere:  
  • l’indicazione del Tribunale, del Giudice delegato e del fallimento;
  • le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel Comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento; 
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni;
  • a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e di documenti prodotti. 
E’ prevista la nullità del ricorso in caso di mancata indicazione delle generalità dell’impugnante. 
Invero, nel caso in cui non vengano effettuati i depositi documentali ex art. 99 L.F. è stato stabilito con sent. 12548/2017 che non deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione ma il Tribunale deve verificare se i documenti prodotti sono o non sono idonei a provare il credito vantato.
Una volta depositato il ricorso cosa succede?
Il presidente nei cinque giorni successivi deve designare il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissare con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni

Omessa notifica del ricorso: inammissibilità del gravame?

Abbiamo appena visto che il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza deve essere notificato entro un termine stabilito. 
Cosa succede se la notifica testé citata avviene oltre al termine indicato?
La Corte di Cassazione ha considerato non perentorio il termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso e del decreto, ed ha affermato che il mancato rispetto, quindi, non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
Nello specifico con sentenza n. 16320/2017 ha statuito che: “Nel procedimento regolato dall’art. 99 L.F., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice. La notifica dell’atto, invece, ha la sola funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.”
Con la sentenza in esame, è stato confermato che, relativamente al procedimento di opposizione al passivo, non trova applicazione quanto previsto per il giudizio di cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui all’art. 325 e 327 c.p.c. 
Pertanto, nel caso di inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto, il Collegio ha concluso che dovrà essere applicato per analogia l’art. 291 c.p.c., il quale prevede che in caso di mancata costituzione delle controparti, vi sarà la necessità di assegnazione di un nuovo termine per il medesimo scopo. 
Orbene, detto comportamento processuale non determina alcun effetto preclusivo.  
 
 

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