Fallimento

Liquidazione e distribuzione attivo, del fallimento


La crisi economica e la ingente tassazione cui è sottoposta l’impresa italiana, spesso determinano un rallentamento dell’attività produttiva ed un conseguente indebitamento dell’impresa stessa. Ed il fallimento dell’azienda, spesso, è dietro l’angolo, con tutte gli effetti negativi che da questa procedura derivano.

La funzione della procedura fallimentare è quella di liquidare e di distribuire l’attivo dell’azienda ai creditori. Una procedura molto complessa che necessita della sussistenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.

Nel nostro articolo ci occuperemo della fase più importante per i creditori della procedura fallimentare ovvero quella durante la quale si procede alla liquidazione e alla distribuzione dell’attivo.

Fallimento: la liquidazione e distribuzione dell’attivo

La prima importante attività che condurrà alla liquidazione e alla distribuzione dell’attivo è demandata al curatore fallimentare che, ai sensi dell’articolo 104-ter (aggiunto dal d.lgs n. 5/2006) deve – entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario - predisporre un programma di liquidazione che dovrà poi presentare al comitato dei creditori per l’approvazione. E’ bene precisare che il comitato dei creditori può proporre anche modifiche al programma di liquidazione.

In particolare, il citato programma è definito come “atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo" ed il suo contenuto è specificamente individuato dal primo comma dell’articolo 104-ter della Legge Fallimentare. La norma prevede che il programma debba indicare: “a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti”.

In questa peculiare fase, il Giudice delegato può autorizzare il curatore fallimentare ad affidare alcune incombenze relative alla procedura di liquidazione dell’attivo ad altri professionisti.

Ricordiamo, inoltre, che prima che venga approvato il programma, il curatore (ovviamente dopo aver sentito il comitato dei creditori e dopo aver acquisito l’autorizzazione del Giudice delegato) può procedere alla liquidazione dei beni nel caso in cui, dal ritardo di questa attività, possa derivare un pregiudizio agli interessi dei creditori. Nello stesso tempo, il curatore può rinunciare a liquidare uno o più beni oppure può rinunciare ad acquisirli all’attivo nel caso in cui dette attività non appaiano convenienti.

Dopo l’approvazione del programma da parte del comitato dei creditori, tale documento viene comunicato al Giudice delegato che ne autorizza l’esecuzione.

E’ il momento più importante della procedura fallimentare durante il quale sarà possibile vendere i beni dell’azienda. All’uopo, sono gli articoli 105 e seguenti della Legge Fallimentare a disciplinare questa peculiare fase e a dettare le regole da seguire a seconda del tipo di vendita che dovrà essere effettuata. Una volta effettuata la vendita dei beni, il curatore – ai sensi dell’articolo 110 L.F. – ha l’obbligo di presentare un prospetto delle somme disponibili insieme ad un progetto di ripartizione delle somme stesse.

Il Giudice, una volta che abbia ascoltato il comitato dei creditori, dispone il deposito in cancelleria del progetto di ripartizione che i creditori possono impugnare con reclamo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Giudice.

In assenza di opposizione, il Giudice Delegato (su richiesta del curatore fallimentare) dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

L’articolo 111 della Legge Fallimentare determina ed individua l’ordine secondo cui dovranno essere distribuite le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.

La citata norma stabilisce che dette somme debbano essere erogate prima per il pagamento dei crediti prededucibili e poi:

“2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa”.

L’articolo 11 della Legge Fallimentare precisa, poi, che: “Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).”


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