Fallimento

Lavoratore licenziato: in caso di fallimento del datore di lavoro può essere reintegrato?


Fallimento del datore di lavoro successivo al licenziamento 

Una tematica oggi molto dibattuta riguarda la possibilità, per il lavoratore illegittimamente licenziato, di vantare il diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro, nonostante il successivo fallimento dell’azienda, in vista di una futura prospettiva di continuazione dell’attività lavorativa.  
Ci si è, infatti, chiesto se nel caso preso in oggetto persista l’interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro o meno e, in caso affermativo, quale sia il giudice competente a pronunciarsi in merito.
Vediamolo insieme. 
 

Necessaria dichiarazione giudiziale dell’illegittimità del licenziamento

Nell’approfondimento di oggi si prenderà in considerazione il caso di un lavoratore che proponeva ricorso per Cassazione poiché il giudice del merito, pur avendo accertato l’illegittimità del licenziamento intimatogli, non aveva disposto la reintegra nel posto di lavoro perché, nel frattempo, era intervenuto il fallimento della società ed era cessata l’attività produttiva. 
Orbene, la reintegra del lavoratore è ammissibile anche se l’impresa è fallita? 
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2975/2017 è intervenuta statuendo che: “ In caso di fallimento dell'impresa datrice di lavoro, persiste l’interesse del lavoratore in precedenza licenziato alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell'illegittimità del licenziamento, in quanto una tale pronuncia ha ad oggetto, non solo il concreto ripristino della prestazione di lavoro, ma anche le possibili utilità connesse al rapporto lavorativo, benché posto in uno stato di quiescenza, quali la ripresa del lavoro o l’eventuale ammissione ad una serie di benefici.
La ripresa del lavoro, ovviamente, conseguirebbe nell’ipotesi di un esercizio provvisorio, di una cessione di azienda o in caso di ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare o di ritorno in bonis. 
Tra i benefici, invero, sarà possibile individuare:
  • indennità di cassa integrazione;
  • indennità di disoccupazione
  • indennità di mobilità
Condizione necessaria, è bene ricordarlo, è che il lavoratore abbia agito in giudizio, prima del fallimento, per far valere il suo diritto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento: in altre parole abbia impugnato il licenziamento
 

Competenza: giudice del lavoro o giudice fallimentare?

Rispondiamo, ora, al secondo interrogativo che ci siamo posti nella premessa, ossia, quale organo risulterà competente a decidere in merito all’ordine di reintegra in caso di intervenuto fallimento del datore di lavoro.
Come consolidato in giurisprudenza, nel caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, il giudice del lavoro conserva la propria competenza in ordine alle controversie relative all'ordine di reintegra previsto dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori. 
La statuizione sulla reintegrazione, infatti, è una pronuncia dal contenuto non esclusivamente patrimoniale, ma volta anche a tutela d'interessi extrapatrimoniali, quale la conservazione della propria posizione all'interno dell'organico dell'azienda al fine di poter riprendere la propria attività lavorativa nel caso di ammissione all'esercizio provvisorio o nel caso di trasferimento d'azienda.
Gli Ermellini hanno infatti enunciato, nella sentenza citata che: “Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".
 
 

News correlate