Fallimento

La chiusura della procedura di fallimento


Fallimento: quando può considerarsi chiuso?

Molteplici possono essere le ipotesi, previste dalla legge fallimentare, in presenza delle quali la procedura di fallimento può dichiararsi conclusa.

Vediamole meglio nel dettaglio.

Casi di chiusura ex art. 118 L.F.

Ai sensi dell'art. 118 L.F., salvo quanto disposto in caso di concordato, il fallimento si chiude:

  1. se nel temine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo. Relativamente, invece, al caso di deposito di domande tardive, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta precisando, con sent. n. 4021/2017 che: "Non è possibile la chiusura del fallimento in pendenza di domanda tardiva di insinuazione al passivo. La norma infatti non pone un termine di preclusione per eventuali domande tardive di ammissione al passivo, né esclude la possibilità di prosecuzione della procedura fallimentare ove siano state depositate domande di ammissione prima del decreto di chiusura purché non sussistano altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale contestualmente previste dall’art. 118 l.f.";
  2. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati  tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
  3. quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;
  4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.

La legittimazione a richiedere la chiusura del fallimento spetta al Curatore o al debitore. Può, inoltre, può essere dichiarata anche d'ufficio ed avviene con decreto motivato del Tribunale.

 

Se il soggetto fallito è una società

Nelle ipotesi in cui il soggetto fallito sia una società, nei casi suindicati ai punti 3 e 4, il Curatore ne chiederà la cancellazione dal registro delle imprese, comportandone quindi l'estinzione.

E' bene precisare che in questi casi, la chiusura della procedura si estenderà anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ad eccezione del caso in cui nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.

 

Chiusura del fallimento e procedure pendenti - le novità apportate dal D.L. 83/2015

Il D.L. 83/2015, convertito con modificazioni nella L. 132/2015 è intervenuto a modificare l’art. 118 del r.d. 267/1942 aggiungendo al comma 2 una previsione in base alla quale la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il Curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Questa provisione, giustamente, opera solamente quando è compiuta la ripartizione dell'attivo e non per i casi contemplati dai numeri 1) e 2) del medesimo articolo, dal momento che, in assenza di creditori da soddisfare, la procedura non avrà alcun interesse  alla prosecuzione di giudizi.

Viene specificato, inoltre, che nel caso di  eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, il fallimento non verrà riaperto, dovendosi considerare la chiusura definitiva.

Stante il generico riferimento nel corpo della norma alla pendenza dei "giudizi", è corretto ritenere che possono rientrare nel suo ambito di applicazione, oltre alle ipotesi di azioni revocatorie, di simulazione o azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita, anche i giudizi di divisione e le esecuzioni immobiliari nelle quali sia intervenuta la curatela.

La novella ha, conseguentemente, integrato anche l'art. 120 L.F. prevedendo che nella ipotesi appena enunciata, quindi di chiusura in pendenza di giudizi, il Giudice delegato e il curatore rimarranno in carica per i necessari e collegati adempimenti.

Effetti della chiusura

Gli effetti conseguenti alla conclusione della procedura fallimentare possono essere così sintetizzati:

  • cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito il quale viene rimesso nel possesso dei beni che non sono stati oggetto di esecuzione forzata;
  • cessano automaticamente le incapacità personali che colpiscono il fallito;
  • decadono gli organi preposti al fallimento: la Cassazione, con sent. 25135/2015 è intervenuta statuendo che: "il provvedimento eventualmente emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere e - come tale - ogni interessato può farne valere l'inesistenza giuridica senza limiti di tempo";
  • le azioni promosse dal Curatore per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento diventano improseguibili;
  • i creditori riacquistano i loro diritti nei confronti del debitore e possono promuovere azioni individuali per la parte rimasta insoddisfatta dei loro crediti, a meno che non sia stata pronunciata l'esdebitazione del fallito ex art. 142 e ss. L.F..

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