Fallimento

Istanza di fallimento: come si presenta


L’atto che avvia la procedura fallimentare è l’istanza di fallimento attraverso cui l’istante chiede al Giudice di aprire la procedura nei confronti di un determinato imprenditore. In particolare, l’apertura della procedura fallimentare può essere richiesta nel momento in cui sussistano i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 legge fallimentare e 2195 codice civile) ed i requisiti oggettivi (ovvero l’impresa versi in stato di insolvenza ex articoli 2221 codice civile e articolo 5 della legge fallimentare).

Soltanto con l’istanza di parte può essere dato avvio alla procedura di fallimento: la riforma della Legge Fallimentare ha infatti abrogato l’articolo 8 che prevedeva l’iniziativa da parte del Tribunale che venisse a conoscenza dello stato di insolvenza di un’impresa.

Istanza di fallimento: dove deve essere presentata

L’istanza di fallimento deve essere presentata alla Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente in base al luogo in cui è ubicata la sede principale dell’impresa. La Giurisprudenza e la dottrina ritengono che per “sede reale” debba intendersi quella nella quale l’impresa esercita materialmente ed effettivamente la propria attività.

Istanza di fallimento: cosa deve contenere

Colui che presenza l’istanza di fallimento, deve sottolineare la sussistenza dei requisiti (oggettivi e soggettivi) richiesti dalla Legge per poter dichiarare il fallimento di un’impresa. L’istante dovrà indicare le prove che sostengano le sue asserzioni e dovrà, in particolare, dimostrare la sussistenza dello “stato di insolvenza” dell’impresa.

Istanza di fallimento: chi può presentarla?

L’istanza di fallimento può essere presentata e depositata presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale dai seguenti soggetti indicati – in maniera tassativa – dalla Legge:

  • I creditori di un soggetto insolvente;
  • Il debitore stesso che chiede il proprio fallimento;
  • Il Pubblico Ministero

Cosa deve essere depositato insieme all’istanza di fallimento?

Insieme all’istanza di fallimento devono essere depositati i seguenti documenti:

  • nota di iscrizione a ruolo;
  • ricevuta di versamento del contributo unificato di importo pari ad € 85,00 e marca da bollo;
  • certificato visura CCIAA della società (obbligatorio);
  • certificato camerale sui protesti (eventuale);
  • copia ultimo bilancio, oppure una situazione patrimoniale aggiornata;
  • titolo, in originale o copia autentica, a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, ecc.).

Istanza di fallimento presentata dal debitore: i documenti da depositare

Nel caso in cui l’istanza di fallimento sia presentata dallo stesso debitore, quest’ultimo dovrà depositare – ai sensi dell’articolo 14 della Legge Fallimentare – una serie di altri documenti. La norma stabilisce infatti che: “L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto”.

L’istanza di fallimento presentata da uno o più creditori assume, inoltre, la “veste legale” di ricorso: anche in questo caso, l’atto dovrà essere iscritto e depositato presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.

Istanza di fallimento: la particolare forma prevista dall’articolo 147 L.F.

L’articolo 147, comma 4, della Legge fallimentare disciplina una particolare forma di istanza di fallimento. Tale istanza, in particolare, deve essere presentata nel caso in cui – dopo la dichiarazione di fallimento di una società – dovessero risultare esistenti soci illimitatamente responsabili che prima erano sconosciuti. L’articolo 147 comma 4 della Legge Fallimentare stabilisce infatti che: “Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”. Questo perché il fallimento della società determina, in maniera automatica, anche il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili. “Allo stesso modo” – stabilisce il comma 5 dell’articolo 147 della Legge Fallimentare “si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile”.

Istanza di fallimento presentata dai creditori: è necessaria l’assistenza di un legale?

Al riguardo è bene precisare che, prima della riforma della Legge Fallimentare del 2006, i creditori potevano presentare l’istanza di fallimento anche senza l’assistenza di un legale rappresentante. Dopo la riforma del 2006 – che ha in parte accentuato il carattere tecnico e processuale dell’intera procedura fallimentare – si è reso invece necessario l’intervento di un difensore.


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