Fallimento

Il fallimento: effetti della sentenza


Al termine della procedura fallimentare, il Tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore con sentenza. Essa inizia a produrre i suoi peculiari effetti dalla sua data di pubblicazione. L'art. 17 comma 2 della Legge Fallimentare prevede che questi effetti si producono nei confronti dei terzi dal momento in cui la sentenza dichiarativa di fallimento viene iscritta nel registro delle imprese. E' da quel momento che eventuali terzi verranno a conoscenza del fallimento dell'imprenditore insolvente.

Ebbene, la sentenza con cui il Tribunale dichiara il fallimento produce - ex artt. 42-49 Legge Fallimentare - tutta una serie di importanti effetti giuridici nei confronti di tre categorie di soggetti:

  • nei confronti del fallito (artt. 42-49 L.F.);
  • nei confronti dei creditori (artt. 51-63 L.F.);
  • sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti(artt. 64-83 bis L.F.);

Effetti della sentenza di fallimento nei confronti del debitore

La sentenza dichiarativa di fallimento produce un effetto peculiare nei confronti del debitore fallito: priva quest'ultimo dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento. Sono compresi in questa categoria di beni anche quelli che entrano a fare parte del patrimonio giuridico del fallito nel corso della procedura di fallimento. E' fatta salva - ex art. 42 Legge Fallimentare - la rinuncia da parte del curatore all'acquisizione dei beni stessi: tale rinuncia deve essere preceduta da specifica autorizzazione del comitato dei creditori. L'atto di rinuncia è reso necessario quando le spese ed i costi da sostenere per l'acquisto e la conservazione dei beni del fallito siano superiori al valore che presumibilmente verrà ricavato attraverso la vendita dei beni stessi. A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito perde la legittimazione processuale. Ciò vuol dire che l'imprenditore fallito non potrà più costituirsi e stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti di tipo patrimoniale. L'art. 43 della Legge Fallimentare stabilisce che, in casi siffatti, il curatore sia legittimato a stare in giudizio. Ancora, ogni atto compiuto dal fallito dopo la sentenza di fallimento sarà inefficace così come i pagamenti da egli stesso ricevuti. Ex art. 48 Legge Fallimentare, poi, sul fallito-persona fisica, graverà l'obbligo di consegnare al curatore tutta la propria corrispondenza, cartacea ed elettronica. Qualora poi il fallito sia una persona giuridica, il legale rappresentante avrà l'obbligo di indirizzare tutta la corrispondenza al curatore.

Effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei creditori

L'art. 51 Legge Fallimentare stabilisce che, dal giorno in cui viene dichiarato con sentenza il fallimento di un imprenditore, nessuna azione cautelare, esecutiva o individuale diretta ad "aggredire" i beni del fallito, può essere iniziata o proseguita. Questo divieto riguarda anche quelle azioni esecutive, individuali o cautelari relative a crediti maturati nel corso della procedura fallimentare. Da quest'ultima, infatti, scaturisce la possibilità per tutti i creditori di concorrere per "aggredire" il patrimonio del fallito. Per questo motivo, l'art. 52 Legge Fallimentare prevede che ogni credito (anche quelli muniti di diritti di prelazione), "ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".

Effetti della sentenza di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Gli artt. 64-71 della Legge Fallimentare disciplinano gli effetti della sentenza di fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. E' la cosiddetta "revocatoria fallimentare". In particolare, la normativa prevede che alcuni atti compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, sono privi di effetto rispetto ai creditori. Vediamo, nel dettaglio, quali atti appartengono a questa tipologia:

  • gli atti a titolo gratuito;
  • pagamenti con scadenza posteriore alla dichiarazione di fallimento.

Un discorso a parte va fatto per gli atti a titolo oneroso, per i pagamenti e le garanzie che sono revocati salvo che l'altra parte non riesca a provare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Tra questa tipologia di atti revocati sono compresi anche gli atti compiuti tra i coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale. La revocabilità degli atti è esclusa - ex art. 69 Legge Fallimentare - quando il coniuge riesca a provare che ignorava lo stato di insolvenza in cui versava l'altro coniuge.

Effetti della sentenza di fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Gli artt. 72-83 bis L.F. prevedono che, nei contratti non completamente eseguiti da entrambe le parti e nei contratti ancora ineseguiti, nel caso in cui uno dei due contraenti sia stato dichiarato fallito con sentenza, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore non dichiara di subentrare nel contratto al posto del fallito. Il curatore, in questo caso, assume tutti gli obblighi del fallito. Inoltre il curatore - ex art. 72 L. F. - ha la facoltà di manifestare la propria volontà di sciogliersi dal contratto stesso.

 


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