Fallimento

I soggetti non fallibili possono ricorrere alla “Composizione della crisi da sovraindebitamento”


Legge n. 3 / 2012

La Legge n. 3/2012, introducendo la disciplina del sovraindebitamento, tenta di risolvere su basi negoziali, la situazione di insolvenza di soggetti non fallibili, soggetti quindi che non possono accedere alle procedure previste dalla Legge Fallimentare. 
Vediamo nello specifico che cosa statuisce la citata legge. 
 

Legge “salva suicidi”

Detta Legge, definita anche “legge salva suicidi” permette, quindi, al debitore, normalmente un privato - consumatore o piccolo imprenditore che non riesce ad onorare i propri debiti, di porvi rimedio, concludendo un accordo con i creditori. 
Nello specifico, a norma dell’art. 7 della citata Legge, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio di organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, ed indichi eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti.
Il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, il quale sarà poi nominato dal Giudice. 
Sintetizzando, quindi, la legge prevede la possibilità di richiedere una:
  1. proposta di un piano del consumatore, che può essere presentato dai privati consumatori.
  2. proposta di un accordo del debitore, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili e necessita dell’accettazione di tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. 
  3. liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. 
 

Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 della citata Legge, la proposta di accordo o di piano del consumatore deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, anche mediante cessione di crediti futuri. 
È necessaria la sottoscrizione in garanzia della proposta da uno o più terzi, nel caso in cui i beni ed i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore. 
Unitamente alla proposta di accordo, il debitore deve depositare l’elenco di tutti i creditori e dei relativi crediti, l’elenco dei beni, tutti gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dallo stesso negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, unitamente ad una dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale, un elenco delle spese correnti per il sostentamento suo e della sua famiglia unitamente al certificato dello stato di famiglia idoneo ad illustrare anche la composizione del nucleo familiare.
Per il consumatore, invece, deve essere allegata una relazione particolareggiata, redatta dall’ O.C.C. che deve indicare le cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, spiegare per quale ragione il consumatore non è in grado di far fronte ai propri debiti; effettuare il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; evidenziare se ci sono atti posti in essere dal consumatore e impugnati dai creditori.
Deve, infine, fornire un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata dal consumatore, nonché sulla probabile convenienza, per i creditori, del piano rispetto alla liquidazione del patrimonio del consumatore.
Restano esclusi dalla procedura:
  • i soggetti già sottoposti a procedure concorsuali;
  • coloro abbiano già ricorso alla legge n. 3/2012 negli ultimi cinque anni;
  • coloro che si sono visti revocare il provvedimento per fatti a loro imputabili;
  • coloro i quali non abbiano fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica.
 

Procedimento

Sulla base di quanto disciplinato dall’art. 10, il Giudice, con proprio decreto, fissa la data dell’udienza che deve tenersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta, dandone opportuna comunicazione ai creditori.
Nel caso dell’accordo del debitore, quindi, quando il sovraindebitato non è un consumatore, i creditori devono far pervenire all’O.C.C., entro 10 giorni dalla data fissata per l’udienza, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza vige la regola del silenzio – assenso.  
Effettuate tutte le verifiche necessarie in tema di meritevolezza del debitore e di fattibilità del piano e valutate eventuali opposizioni da parte dei creditori, il Giudice, nel corso dell’udienza, omologa la proposta di composizione della crisi.
Dopo l’omologa, l’accordo del debitore o il piano del consumatore vengono eseguiti sotto la vigilanza dell’OCC.
 
 
 
 
 

News correlate