Fallimento

Fondo patrimoniale e fallimento


Il Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è disciplinato dall’art. 167 c.c. e ss. il quale prevede la possibilità per ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico o un terzo per testamento di costituire un fondo patrimoniale, destinando quindi determinati beni, immobili, mobili registrati o comunque titoli di credito per far fronte ai bisogni della famiglia. 
La ratio di questo istituto è quella di costituire un patrimonio separato, destinato solamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Esso, infatti, non può essere costituito se non dentro il vincolo del matrimonio. 
Il fondo patrimoniale, quindi, costituisce una deroga al principio generale disciplinato dall’art. 2740 c.c. secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 
 

In caso di fallimento il fondo è aggredibile? 

Il legislatore ha introdotto dei limiti alla responsabilità patrimoniale verso i creditori, al fine di tutelare l’interesse della famiglia alla conservazione di alcuni beni: in questo modo detti beni non possono essere oggetto di aggressioni esterne, permettendo così al debitore di assolvere agli obblighi di contribuzione e di mantenimento della famiglia. 
Grazie alla costituzione del fondo, tutti i creditori divenuti tali dopo detta costituzione non possono più pignorare l’immobile oggetto del fondo, salvo che l’obbligazione non sia stata contratta per bisogni della famiglia.
Orbene, il fondo patrimoniale, in caso di fallimento, può costituire una ottima barriera al fine di bloccare le pretese dei creditori. 
Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 46, n. 3 L.F. i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, non vengono ricompresi nel fallimento. 
Sulla base del rinvio operato dall’art. 46 n. 3 L.F., il vincolo di cui all’art. 170 c.c.  opera anche nei confronti del fallimento.
L’art. 170 c.c. prevede, infatti, che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. 
 

Opponibilità ai terzi del fondo 

In che modo il fondo può essere opponibile ai terzi?
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, compreso quindi al fallimento, il fondo patrimoniale deve essere portato a conoscenza tramite:
  • annotazione a margine dell’atto di matrimonio ex art. 162 c.c. :  l’ultimo comma, infatti, stabilisce che le convenzioni matrimoniali, tra le quali deve essere ricompreso anche il fondo patrimoniale, sono opponibili ai terzi solo se annotate a margine dell’atto di matrimonio.                                                                                                          Detto principio è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione che con sent. 5889/2016 ha affermato che l’atto diviene opponibile ai terzi solo nel momento in cui avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Questa annotazione, quindi, risulta necessaria ai fini dell’opponibilità ai terzi. 
  • trascrizione nei pubblici registri immobiliari a norma dell’art. 2647 c.c.: il citato articolo stabilisce che la costituzione di un fondo patrimoniale, se ha ad oggetto un bene immobile, deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari. Quindi quando il fondo ha ad oggetto beni immobili il vincolo deve risultare dalla trascrizione nei prescritti registri ma detta trascrizione svolge solamente una sorta di mera pubblicità, pertanto, al fine dell’opponibilità ai terzi sarà necessario comunque l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
  • per i titoli di credito, invece, ai fini della loro opponibilità è richiesta l’annotazione sul documento e nei registri dell’emittente.
 

Revocatoria 

Il fondo patrimoniale non tutela i beni da tutti i debiti, ma solamente da quelli sorti dopo la costituzione del fondo. 
Vediamo quindi quale strumento attribuisce la legge ai creditori divenuti tali prima della costituzione del fondo che si ritengono lesi dal comportamento del debitore. 
I citati creditori, qualora si ritengano lesi dalla costituzione del fondo patrimoniale possono esperire l’azione revocatoria ordinaria al fine di far dichiarare inefficace nei loro confronti il fondo stesso. 
La costituzione del fondo, inoltre, è suscettibile anche all’azione revocatoria ex art. 64 L.F. dal momento che secondo costante Giurisprudenza, “la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile.
Essendo atto a titolo gratuito, sia Dottrina che Giurisprudenza sono conformi nel considerare assoggettabile detta disciplina all’azione di inefficacia ex art. 64 L.F. 
 

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