Fallimento

Fallimento srl


Il fallimento della società a responsabilità limitata (srl) è una procedura concorsuale liquidatoria alla quale è possibile fare ricorso quando l’imprenditore versi in stato di insolvenza ovvero non riesca a soddisfare tutti i propri creditori. Il fallimento è diretto all’accertamento dello stato di insolvenza e dei crediti vantati nei confronti dell’imprenditore nonché alla loro liquidazione in base al principio della par condicio creditorum. Il fallimento della srl non ha una funzione “punitiva” ma è volto a garantire la possibile conservazione e prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

La società a responsabilità limitata: brevi cenni giuridici

La società a responsabilità limitata (srl) è una delle società di capitali più diffuse ed utilizzate nella prassi. Per comprendere gli effetti del fallimento della srl è importante capire il tipo di responsabilità dei soci. Questi ultimi, in una Srl, hanno una responsabilità che è limitata rispetto alla quota di capitale investito. La società a responsabilità limitata, infatti, ha una sua personalità giuridica e gode di “autonomia patrimoniale perfetta”. Tutto ciò vuol dire che la Srl risponderà della obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. In nessun caso, nella Srl, ci si potrà rivalere sul patrimonio dei soci. La natura giuridica della società a responsabilità limitata si riflette anche sul fallimento e sulla sua portata.

Fallimento della srl: i presupposti ex art. 1 L.F.

La procedura fallimentare può essere azionata solo in presenza di due presupposti specificamente stabiliti dall’art. 1 L.F. In particolare, sono assoggettabili a fallimento quegli imprenditori che esercitano un’attività commerciale. Sono esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. Inoltre, sono esclusi dalle procedure concorsuali coloro che esercitano un’attività commerciale (sia essa in forma collettiva oppure individuale) che, anche in maniera alternativa: “a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300.000 euro; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 euro.” I limiti suddetti, come stabilisce la Legge Fallimentare, possono essere assoggettati ad aggiornamento Istat ogni tre anni. Il potere di attivare la procedura fallimentare spetta al debitore (ovvero al titolare dell’impresa), a uno o più creditori oppure al Pubblico Ministero. All’uopo, bisognerà presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento che andrà depositato presso la cancelleria del Tribunale in cui l’impresa ha la sua sede principale.

Fallimento della società a responsabilità limitata: la posizione dei soci

L’art. 146 L.F. disciplina gli obblighi e gli oneri posti a carico degli amministratori e dei liquidatori della società in caso di attivazione della procedura fallimentare. Essi, in particolare, sono tenuti ai medesimi obblighi che l’art. 49 L.F. prevede a carico del fallito. Gli amministratori e i liquidatori della società devono dunque fornire chiarimenti o informazioni over ciò sia reso necessario, devono comunicare qualsivoglia cambiamento della propria residenza o domicilio per agevolare la gestione dell’intera procedura. Essi, inoltre, devono essere sentiti in tutti quei casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Il curatore – ex art- 146 comma 2 – previa autorizzazione del Giudice e acquisito il parere del comitato dei creditori, ha il compito di esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, contro i liquidatori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo. E’ importante sottolineare che, in caso di fallimento di una società a responsabilità limitata, il curatore potrà esercitare l’azione contro il socio solo nei limiti della sua responsabilità che coincide con il capitale sottoscritto. La dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata, infatti, ha effetti solo nei confronti dell’imprenditore e del patrimonio della società. Il fallimento della srl non comporta il fallimento dei soci limitatamente responsabili. L’art. 150 della Legge Fallimentare stabilisce che, su proposta del curatore, il Giudice Delegato può ingiungere – con decreto - ai soci a responsabilità limitata di eseguire i versamenti ancora dovuti anche quando non sia scaduto il termine fissato per il pagamento. Ancora, l’art. 151 della Legge Fallimentare stabilisce che, ove ne ricorrano i presupposti, il Giudice delegato può autorizzare il curatore ad escutere la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa “rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile, cioè nei casi in cui non si versi il 25% del conferimento o vi sia stato un conferimento consistente in una prestazione d'opera o servizi”.


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