Fallimento

Fallimento piccolo imprenditore


L’assoggettabilità al fallimento della categoria del “piccolo imprenditore” è una questione che ha, da sempre, occupato la dottrina e la Giurisprudenza. Il fallimento del piccolo imprenditore ha sollevato, nel corso degli anni, non pochi problemi giurisprudenziali, tanto che il Legislatore ha ritenuto necessario riformare la materia e dettare una nuova definizione di “piccola impresa”. In tal senso, è importante partire dall’articolo 1 della Legge Fallimentare. La citata norma si occupa di stabilire i requisiti soggettivi delle imprese assoggettabili a procedura fallimentare. La citata norma delinea infatti le categorie di soggetti giuridici per i quali può essere attivata la procedura e può essere dichiarato il fallimento. Vediamo, nello specifico, quali sono i requisiti stabiliti dalla Legge e se il fallimento può coinvolgere anche la categoria dei piccoli imprenditori.

La nozione di piccolo imprenditore contenuta nel codice civile

Nel nostro ordinamento viene adottato un criterio dimensionale per distinguere tra piccola e impresa medio-grande. In particolare, il Legislatore individua in maniera chiara ed univoca solo la figura del piccolo imprenditore lasciando che l’impresa medio-grande sia identificata in maniera residuale. E’ l’articolo 2083 del codice civile a dettare la nozione di “piccolo imprenditore”. La citata norma stabilisce che possono essere qualificati “piccoli imprenditori” i seguenti soggetti: l’artigiano, il coltivatore di un fondo, il piccolo commerciante e colui che si avvale – nell’esercizio della propria attività – prevalentemente del lavoro dei famigliari. Una volta individuata la nozione di “piccolo imprenditore” è giunto il momento di verificare e di stabilire se tale categoria può essere assoggettata alla procedura fallimentare. In buona sostanza: il piccolo imprenditore può fallire? A seguire esaminiamo il dettato normativo e, in particolare, l’articolo 1 della Legge Fallimentare, vera e propria norma di riferimento per rispondere alla domanda che ci siamo posti.

Il piccolo imprenditore è assoggettabile a fallimento? L’articolo 1 della Legge Fallimentare

L’articolo 1 della Legge Fallimentare stabilisce che possono essere assoggettati a tale procedura gli imprenditori che esercitano attività commerciale. La norma, inoltre, esclude dall’assoggettabilità alla procedura fallimentare gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori. La lettera della Legge e, in particolare, il riferimento alla categoria di “piccolo imprenditore” ha sollevato nel corso degli anni non pochi problemi interpretativi. La Giurisprudenza e la dottrina si sono interrogati a lungo sui criteri da utilizzare per delineae i contorni della figura del “piccolo imprenditore”. Non era sufficiente, allo scopo, la disciplina e la definizione ex articolo 2083 del codice civile. La suddetta norma stabilisce: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Ebbene, il Legislatore del 2006 è intervenuto sul concetto di “piccolo imprenditore” delineando con cura e chiarezza la categoria in modo da restringere il campo di applicazione delle procedure concorsuali. L’articolo 1 della Legge Fallimentare, nella nuova formulazione post riforma del 2006, stabilisce particolari criteri dimensionali riscrivendo totalmente il concetto di “piccolo imprenditore”. Oggi la norma esclude dalla categoria dei soggetti che possono essere sottoposti alle procedure concorsuali coloro che esercitano un’attività commerciale, in forma individuale oppure collettiva. Ma il Legislatore della riforma si è spinto oltre stabilendo ulteriori criteri per delineare i contorni della suddetta categoria di soggetti.

L’esclusione del fallimento del piccolo imprenditore: il criterio quantitativo-dimensionale

Stabilisce l’articolo 1 della Legge Fallimentare che: “Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”

Dal dettato normativo si evince che il Legislatore ha voluto individuare e fornire agli “addetti ai lavori” una nuova e rivoluzionaria nozione di “piccolo imprenditore” ancorandola al criterio quantitativo-dimensionale previsto dalle lettere a), b) e c) della norma. I limiti previsti dal Legislatore della riforma, in ogni caso, sono soggetti ad aggiornamento ogni tre anni in base alle variazioni degli indici ISTAT.


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