Fallimento

Contratto di leasing e fallimento: rapporto tra le due fattispecie


Il contratto di leasing

Con il d.lgs. n. 5/2006 è stata introdotta per la prima volta, attraverso l'inserimento dell'art. 72 quater L.F., una specifica disciplina della locazione finanziaria con riferimento al settore fallimentare.
Il citato articolo prende in considerazione sia l’ipotesi di fallimento dell’utilizzatore del bene oggetto di un contratto di leasing sia l'ipotesi di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria.
Vediamo meglio l’ambito di applicazione della norma.
 

Fallimento dell’utilizzatore

Secondo quanto stabilito dall’art. 72 quater L.F., in caso di fallimento dell’utilizzatore si applica la disciplina prevista dall’art. 72 L.F.: ciò significa che l'esecuzione del contratto di leasing viene sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara alla società concedente la volontà di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone di conseguenza tutti i relativi obblighi.
Pertanto, nel caso in cui il curatore decida di subentrare nel contratto di leasing dovrà riconoscere al concedente le somme relative ai canoni residuanti, fino al termine della conclusione del contratto.
 

Pretese del concedente nei confronti della procedura

Cosa succede se il curatore non subentra nel contratto in luogo del fallito?
Come noto, secondo quanto stabilito dall’art. 72 quater L.F. in caso di scioglimento del contratto di leasing in essere al momento del fallimento, il concedente ha diritto ad avere la restituzione del bene.
La società di leasing, inoltre, è tenuta a versare alla curatela l’eventuale differenza rispetto fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato ed il proprio credito residuo in linea capitale. 
Se invece la somma realizzata dalla vendita o altra collocazione del bene è inferiore al credito residuo, è data la possibilità al concedente di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. 
 

Fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti 

Nel caso, invero, di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare alla scadenza del contratto la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito
 

Somme già riscosse

Per quanto attiene alle somme già riscosse dal concedente il bene, corrisposte anteriormente alla dichiarazione di fallimento, queste non sono soggette a restituzione o ad azione revocatoria ex art. l'art. 67 c. 3 lett. a) L.F. il quale statuisce che non sono soggetti ad azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.

Applicabilità della norma 

La norma in questione si applica solamente ai rapporti di locazione finanziaria che risultano pendenti alla data della dichiarazione di fallimento. 
Tutto ciò è stato confermato con pronuncia del Tribunale di Brescia che con sent. 2542/2016 ha confermato che "se il contratto di leasing è stato risolto prima della dichiarazione di fallimento del conduttore, non può trovare applicazione la disciplina indicata nell’art. 72 quater L.F."
 
 
 

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