Fallimento

A chi spetta il versamento dell'IMU e della TASI in caso di fallimento


Quando il proprietario dell'immobile è fallito

L’aumento delle procedure concorsuali ha fatto sorgere in molti degli interrogativi relativi alle modalità di pagamento di varie imposte normalmente gravanti sull’immobile, ad esempio l’IMU e la TASI. 
Ci si chiede, in questi casi, come e a chi spetta il relativo versamento nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia fallito. 
 

Recupero IMU prima o dopo la dichiarazione di fallimento 

Nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia fallito a chi compete il pagamento dell’IMU?
In risposta a detto interrogativo interviene l'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, relativo all'ICI il quale stabilisce che: “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili, una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.  Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
L'obbligazione tributaria in caso di fallimento grava, pertanto, sul curatore fallimentare, pur rimanendo implicitamente sospeso detto obbligo sino al decreto di trasferimento
Detta imposta, infatti, deve essere versata entro tre mesi "dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
Si precisa che tale disposizione si applica all’IMU sulla base dell’espresso richiamo effettuato dall’art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 2011.  
Occorre, tuttavia, distinguere due momenti:
  1. Il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento: per quanto riguarda l'imposta maturata prima della dichiarazione di fallimento il contribuente dovrà effettuare i versamenti alle scadenze previste. Il Comune per recuperare l’IMU del periodo, invece, dovrà presentare istanza di ammissione al passivo. 
  2. Il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento: in questo caso il versamento dell’IMU è sospeso fino all’atto della vendita. Successivamente, il curatore fallimentare avrà l'onere di versare l'IMU dovuta. Per questa ipotesi è intervenuto il Tribunale di Milano, sez. II, con sentenza del 21/05/2015 il quale ha statuito che: “Le somme dovute all'Erario per IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento costituiscono un credito prededucibile in quanto sorto "in occasione" della procedura concorsuale.”.
E’ possibile, quindi, affermare che l’IMU dovuta per il periodo compreso fra il fallimento e la vendita resta a carico della procedura, in prededuzione.
 

TASI e fallimento

Per quel che concerne la TASI? 
Purtroppo, per questa ultima imposta non è previsto nessun riferimento all’art. 10 del Dlgs 504/1992.
Come sottolineato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, attualmente, mancano indicazioni specifiche sulle modalità attuative della TASI in presenza di procedure concorsuali.
Arduo appare ipotizzare una applicazione estensiva della disciplina prevista per l’IMU.
Pertanto, il pagamento non deve considerarsi sospeso fino all’atto della vendita come previsto per l’IMU, ma dovrà avvenire entro i termini ordinari del 16 giugno e 16 dicembre.
Tutto ciò fa sorgere, ovviamente, un problema per i curatori poiché, sovente, si verifica il caso che nel momento del versamento potrebbero non esserci ancora disponibilità sufficienti poichè potrebbe non essere ancora stato realizzato dell’attivo fallimentare.
Pare, quindi, improbabile che, stante l’insolvenza del debitore, il fallimento abbia le risorse necessarie al fine di provvedere al pagamento dell’imposta TASI.
 

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