Espropriazione

Immobile donato per sottrarlo all’esecuzione? Attenzione è possibile pignorarlo ugualmente


Espropriazione immobile donato? 

A volte, purtroppo, capita che il debitore per evitare il pignoramento della casa o di altro bene immobile o mobile registrato, decida di donarlo a soggetti terzi o di costituire sul bene stesso un vincolo di indisponibilità.
In questo caso, contrariamente al comune pensare, il bene non è al riparo da azioni espropriative
Viene data, infatti, la possibilità al creditore di pignorare beni immobili e mobili registrati del debitore nonostante siano stati donati o posti all’interno di un fondo patrimoniale o in un trust, entro un certo termine, senza dover promuovere l’azione revocatoria ordinaria.
 

Immediato pignoramento ex art 2929 bis c.c. 

Come anticipato, con la riforma intervenuta con d.l. 83/2015 si permette al creditore di aggredire in modo rapido beni immobili o mobili registrati sottoposti a vincolo o alienati a titolo gratuito. 
Nello specifico, secondo quanto stabilito dall’art. 2929 bis c.c., il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. 
Orbene, nel citato periodo di un anno qualsiasi cessione a titolo gratuito del bene è inefficace nei confronti dei creditori
Ovviamente è richiesto che il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dall’atto pregiudizievole del debitore. 
Spirato detto termine, il creditore dovrà procedere con l’azione revocatoria
 

Intervento in altra esecuzione 

Tale disciplina si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa
 

Procedura 

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito ad un terzo, il creditore può promuovere l’azione esecutiva con il pignoramento presso terzi ed è preferito rispetto ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato
Il creditore, quindi, potrà agire immediatamente con l’esecuzione a condizione che sia in possesso di un titolo esecutivo.
Se con l’atto il debitore ha riservato o costituito una servitù, un diritto d’uso, di abitazione o un diritto di usufrutto, il creditore può pignorare la cosa come se fosse libera. 
Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. 

Opposizione all’esecuzione

Nell’ipotesi in oggetto è data la possibilità ad alcuni soggetti di opporsi all’esecuzione
Nello specifico, il debitore, il terzo assoggettato ad espropriazione (quindi il terzo che ha ottenuto il bene) ed ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre opposizione all’esecuzione al fine di contestare:
  • la sussistenza dei presupposti previsti ex lege;
  • che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore;
  • che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato
In ogni caso, l’azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento. 
 
 

News correlate




Espropriazione dei beni indivisi
Notizie > Espropriazione