Esecuzioni

Le procedure esecutive nei crediti fondiari


In questi casi di esecuzione forzata facciamo riferimento agli  artt. 569 e ss. cod. proc. civ., ma con le specificazioni previste dall’art. 41 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

L’art. 41 T.U.B. prevede che nell’esecuzione riguardante i crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. In tale procedura esecutiva, ex art. 41 T.U.B., la banca non ha quindi obbligo di notificare il titolo, ma il precetto deve comunque indicare al suo interno il titolo esecutivo da cui il credito è assistito.
Per la giurisprudenza di legittimità, se si indicano in modo errato gli estremi del titolo esecutivo da parte della banca è un vizio che non rileva in tutti i casi in cui il debitore non può sostenere di avere incertezza sul diritto della banca affinché proceda all'esecuzione forzata (Cass. n. 6426/2009).

Qualora l'errore o omissione sulla menzione degli estremi del titolo da parte della banca, vengano accompagnati da una possibile incertezza relativa debito da parte del debitore, saremm comunque di fronte ad una nullità che, se non fatta valere tempestivamente dal debitore, non potrebbe impedire che il precetto e tutti gli atti successivi vadano comunque a raggiungere lo scopo preordinato, ovvero l'espropriazione dei beni pignorati, per un credito esistente e non pagato, assistito da titolo esecutivo, e per la successiva distribuzione del ricavato tra i creditori. La nullità per errata o incompleta menzione del titolo, potrà, dunque, essere sanata(Cass. n. 6426/2009).

Stando all'esperienza di alcuni giudici, la decadenza dal beneficio del termine può essere fatta valere dalla banca nei confronti della parte del mutuo attraverso la notifica dell'intimazione di precetto, andando ad escludere la necessità di una preventiva e separata comunicazione (Tribunale  Napoli, 17/07/2012).

Le rendite degli immobili ipotecari

Sulle rendite degli immobili ipotecati in favore della banca, il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore devono versare alla banca le rendite, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, fino a soddisfare il credito vantato.
L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento sottoposto a stipula dal debitore espropriato, andandosi ad assumere gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto relativo alla vendita (art. 574 c.p.c.) ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, possano essere pagate alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
Qualora vengano venduti più lotti, ogni aggiudicatario o assegnatario deve versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

Con il provvedimento con il quale si effettua la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non vogliono servirsi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, debbano versare direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non hanno effettuato il versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti.
Il versamento è un'assegnazione meramente provvisoria, e non esula il giudice dell'esecuzione dalla verifica sulla quantificazione finale del credito, o, in presenza di creditori intervenuti, dal predisporre il progetto di graduazione e di distribuzione in occasione del quale si dovranno fare le necessarie verifiche sull'ammontare e sulla collocazione del credito del creditore che procede in concorso con gli intervenuti (Cass. Civ., sez. III, n. 18227 del 26/08/2014).
Al cessionario di credito fondiario, qualora non si tratti di Cessione ex art. 58 T.U.B., non devono competere i privilegi processuali e di tutela espropriativa di cui si discute, la cui ratio si dovrà ravvisare proprio nella qualità soggettiva del creditore procedente (banca); dunque, il cessionario non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore (Tribunale  Napoli, 03/03/2009, in Riv. dottori comm. 2009, 4, 843).
In merito al caso particolare del fallimento del debitore ipotecario, l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore, in tale ipotesi, ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
La banca può dunque dare inizio o prosecuzione all'azione esecutiva individuale anche durante un fallimento, ovvero di intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza che ci sia alcun obbligo di rimetterla al curatore, con il solo onere di insinuarsi al passivo della procedura fallimentare per permettere che i crediti vengano graduati (Cass. Civ., sez. I, n. 15606 del 09/07/2014).

Il potere dell'istituto di credito fondiario di iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito configura difatti un privilegio di carattere meramente processuale, che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito (Cass. n. 13996/2008).


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