Esecuzioni

Giudice dell’Esecuzione


Il Giudice dell’Esecuzione è una delle parti più importanti del processo di esecuzione. Il Giudice dell’Esecuzione riveste sempre una posizione di “super partes” ed è dunque neutrale rispetto all’oggetto della controversia del quale non ha alcun interesse. Insieme al Giudice dell’Esecuzione, partecipano al processo anche il creditore esecutante (che riveste una posizione attiva nell’ambito del procedimento) e il debitore esecutato che ha, invece, una posizione passiva.

Il Giudice dell’Esecuzione ex articolo 484 c.p.c.: la nomina

Il Giudice dell’Esecuzione dirige il procedimento esecutivo che si svolte tutto sotto il suo controllo e sotto la sua direzione. E’ l’articolo 484 del codice di procedura civile che delinea il ruolo del Giudice nell’ambito del procedimento esecutivo. La citata norma stabilisce che: "L'espropriazione è diretta da un giudice. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione”. Dalla lettera della Legge si evince che il Giudice dell’Esecuzione viene nominato dal Presidente del Tribunale due giorni dopo la formazione del fascicolo da parte del cancelliere.

Il Giudice dell’Esecuzione: il potere di direzione

Come prima anticipato, il Giudice dell’Esecuzione riveste un ruolo fondamentale nell’ambito del processo esecutivo. Egli esercita tutta una serie di poteri e di attività che sono strumentali al buon andamento del processo esecutivo. In particolare, il potere che la Legge riconosce al Giudice dell’Esecuzione è “di direzione” dell’intero processo. Il potere di direzione spettante a tale fondamentale Organo è stato confermato da una importante sentenza della Corte di Cassazione. La pronuncia è la n. 5697 del 22.12.1977. Nella citata sentenza, la Suprema Corte ha precisato che: “il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell’esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell’ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché del successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell’ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo” .

Scopriamo insieme quali sono, in concreto, i poteri che può esercitare il Giudice dell’Esecuzione nell’ambito della propria attività.

Giudice dell’esecuzione: il potere di audizione delle parti

Stabilisce l’articolo 484 del codice di procedura civile che: “quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Di tale decreto vien data comunicazione alle parti dal cancelliere. Il Giudice, inoltre, può fissare una nuova udienza nel caso in cui le parti non siano comparse per “cause indipendenti dalla loro volontà”. Come si sarà notato, la Legge lascia un ampio margine di discrezionalità al Giudice dell’Esecuzione: sarà lui stesso ad esercitare il potere di audizione delle parti solo nel caso in cui lo rintenga assolutamente necessario.

Il Giudice dell’Esecuzione: i provvedimenti

Uno dei poteri più importanti che spettano al Giudice dell’Esecuzione è quello di emanare i provvedimenti strumentali per garantire il buon andamento del processo esecutivo. Ebbene, se questi provvedimenti sono relativi al processo di espropriazione e dunque non a processi di cognizione che siano sorti in seguito alla proposizione di un’opposizione, essi rivestono la forma dell’ordinanza. Il citato provvedimento può essere sempre modificato oppure revocato dallo stesso Giudice dell’Esecuzione ovviamente fino a quando l’ordinanza non sia stata eseguita.

I poteri di verifica e controllo del Giudice dell’Esecuzione

Il Giudice dell’Esecuzione ha il potere/dovere di controllare e di verificare d’ufficio la sussistenza dei requisiti di forma e di contenuto che la Legge pone a garanzia della legittimità e del buon andamento del processo esecutivo. Se tale verifica è richiesta dal debitore oppure dal creditore, il Giudice si pronuncerà con ordinanza sia in caso di giudizio positivo sia in caso di giudizio negativo. In entrambi i casi, comunque, l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione potrà essere impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi. Al contrario, se la verifica ha esito negativo, il Giudice dell’Esecuzione si pronuncia con ordinanza: contro il citato provvedimento potrà essere sempre proposta opposizione agli atti esecutivi.


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