Esecuzioni

Esecuzione forzata Equitalia


Equitalia, l’agente della riscossione per eccellenza, ha dalla sua parte una serie di strumenti per recuperare, in maniera forzosa, gli importi dovuti dal contribuente. Tutti gli strumenti di cui può avvalersi Equitalia rientrano nell’esecuzione forzata ovvero una procedura prevista e disciplinata dalla Legge che permette ai creditori di tutelare i propri interessi.

Esecuzione forzata Equitalia: gli strumenti

Il primo passo è la notifica al contribuente della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento esecutivo. Entrambi gli atti devono contenere l’intimazione ad effettuare il pagamentoentro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. Una volta che saranno decorsi infruttuosamente i 60 giorni dalla notifica della cartella (o i 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo), Equitalia avrà alcune strade da intraprendere:

  1. iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili di proprietà del debitore;
  2. iscrizione del fermo amministrativo sui beni mobili registrati di proprietà del debitore;
  3. esperire la procedura “di blocco” del pagamento in favore del debitore da parte delle Pubbliche Amministrazioni per importi pari a 10.000 euro;
  4. effettuare il pignoramento mobiliare (ipotesi alquanto remota);
  5.  avvalersi della procedura di espropriazione immobiliare qualora il credito sia superiore ai 120.000 euro: per poter esperire tale azione, è necessario che l’immobile non sia la “prima casa del debitore”.

Esecuzione forzata Equitalia: il pignoramento

Dopo aver utilizzato gli strumenti dell’ipoteca oppure del fermo amministrativo, Equitalia può procedere all’esecuzione forzata per riscuotere, in maniera coattiva, le somme dovute al creditore. L’esecuzione forzata ha infatti la precisa funzione di soddisfare gli interessi del creditore attraverso la distribuzione delle somme di denaro ricavate dalla vendita oppure dall’assegnazione dei beni o dei crediti pignorati al debitore. Il primo atto dell’esecuzione forzata è il pignoramento che non può essere effettuato se non sono prima decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. A seconda del suo oggetto, il pignoramento può essere:

  1. immobiliare;
  2. mobiliare;
  3. presso terzi

Il pignoramento

Il pignoramento può essere di tre forme diverse:

  1. mobiliare;
  2. immobiliare;
  3. presso terzi.

Esecuzione forzata Equitalia: gli ampi poteri dell’agente riscossore

Nell’ambito della procedura di espropriazione forzata e, in particolare, nell’ambito del pignoramento, Equitalia gode di numerosi poteri che le consentono di individuare i beni da “aggredire” con l’azione esecutiva. in particolare, infatti, gli agenti della riscossione possono accedere ai dati registrati presso gli uffici pubblici, possono richiedere (sempre per il tramite degli uffici finanziari) ispezioni, accessi e verifiche. Infine, possono accedere a tutti i dati contenuti nell’archivio finanziario dell’anagrafe tributaria.

Esecuzione forzata Equitalia: il pignoramento dei beni mobili

Equitalia può avvalersi del pignoramento mobiliare per pignorare i beni mobili di proprietà del debitore. Tali beni dovranno essere presenti nell’abitazione oppure nei locali in cui il debitore svolge la propria attività commerciale o professionale. In ogni caso, Equitalia non potrà procedere al pignoramento di quei beni strumentali all’esercizio della professione da parte del debitore. Nel caso in cui Equitalia si avvalga di questa tipologia di pignoramento, il debitore viene sempre nominato custode dei beni stessi. Per procedere alla vendita all’incanto dei beni pignorati, inoltre, dovranno decorrere ben 300 giorni.

Esecuzione forzata Equitalia: il pignoramento immobiliare

Uno degli strumenti più utilizzati da Equitalia nell’ambito dell’esecuzione forzata è il pignoramento immobiliare. L’agente della riscossione, in questo caso, può pignorare qualsiasi bene immobile di proprietà del debitore. E’ bene sottolineare che il Legislatore ha posto un limite molto importante al pignoramento immobiliare di Equitalia. Vi è un divieto assoluto di espropriazione dell’immobile se quest’ultimo è l’abitazione principale del debitore. E non solo: per l’operatività del citato divieto, è importante che sussistano altre quattro condizioni:

  1. Il bene immobile è l’unico di proprietà del debitore;
  2. non deve trattarsi di una casa di lusso;
  3. l’immobile deve avere destinazione catastale abitativa;
  4. il debitore deve avere residenza anagrafica nell’immobile in questione.

Per poter procedere all’espropriazione dell’immobile, Equitalia deve prima provvedere ad iscrivere ipoteca sul bene stesso. Una volta che siano decorsi sei mesi dalla predetta iscrizione, Equitalia potrà procedere all’esecuzione forzata.

Esecuzione forzata Equitalia: il pignoramento presso terzi

Equitalia utilizza molto spesso questa forma di pignoramento. Si parla di pignoramento presso terzi quando ad essere pignorato è un quinto dello stipendio oppure della pensione spettante al debitore. Presupposto fondamentale del pignoramento presso terzi è l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui crediti oppure sui beni di cui il debitore è titolare. Tali crediti devono, però, essere nella sfera giuridica di un terzo soggetto. E’ il caso del datore di lavoro che, prima di versare lo stipendio mensile al suo dipendente, è ancora materialmente in possesso della somma di denaro.


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