Esecuzioni

Decreto ingiuntivo ed esecuzione forzata


Il decreto ingiuntivo è uno dei presupposti dell’esecuzione forzata. In particolare, esso è un provvedimento con cui il Giudice (sempre su richiesta del creditore) ingiunge al debitore di adempiere una obbligazione. Il presupposto per l’emanazione del decreto ingiuntivo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta. Il decreto ingiuntivo deve contenere l’intimazione ad adempiere nel termine di quaranta giorni dalla notifica del provvedimento con espresso avvertimento che, entro questo stesso termine, si potrà proporre opposizione. In mancanza di pagamento(e di opposizione) si procederà all’esecuzione forzata.

Decreto ingiuntivo: funzione e natura

La funzione principale del decreto ingiuntivo è quella di offrire immediata tutela giuridica al credito che, per il tramite di questo provvedimento, potrà agire rapidamente ed esperire la procura di esecuzione forzata. In questo modo eviterà di subire quei pregiudizi che potrebbero essere causati dai lunghi tempi di attesa del giudizio ordinario. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che viene emanato in assenza di contraddittorio e che conclude la fase monitoria del procedimento di ingiunzione. Ove il debitore presenti l’opposizione a decreto ingiuntivo, tale fase sarà seguita dall’instaurazione di un vero e proprio giudizio ordinario di primo grado, in contraddittorio tra le parti.

Decreto ingiuntivo: i requisiti di ammissibilità

I requisiti per chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo sono espressamente indicati dall’articolo 633 c.p.c.. La citata norma stabilisce che “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta [634]; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo [636, 637 2]; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata [636, 637 2].”

Decreto ingiuntivo: la prova scritta

Uno dei requisiti fondamentali per l’emissione del decreto ingiuntivo è costituito dalla prova scritta. Stabilisce il comma 1 dell’articolo 633 c.p.c. che colui che lo richiede deve fornire la prova scritta del credito vantato. In particolare, l’articolo 634 c.p.c. stabilisce che sono prove scritte: “Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile”. Ancora, "Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale[c.c.2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [186ter]."

Decreto ingiuntivo: il Giudice competente

L’articolo 673 c.p.c. individua il Giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo. Il primo comma del citato articolo stabilisce che: "per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria". Per quanto concerne, invece, i crediti di cui al numero due dell'art. 633 c.p.c., la competenza è affidata anche all’ufficio giudiziario che si è pronunciato decidendo la causa alla quale si riferisce il credito. Per le parcelle di avvocati e notai, ci si dovrà invece rivolgere al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine di riferimento.

Decreto ingiuntivo ed esecuzione: il rigetto o l’accoglimento della domanda

La domanda per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo deve essere proposta con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale insieme alle prove documentali. Il Giudice potrà decidere di accogliere la richiesta oppure di rigettarla, con decreto motivato. Se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo oppure se il credito è fondato su titolo di credito cambiario, assegno bancario o circolare nonché se il ricorrente ha prodotto documenti sottoscritti dal debitore (che, di fatto, prova con certezza assoluta il diritto fatto valere), il giudice – sempre su istanza del creditore – ingiunge al debitore di effettuare il pagamento autorizzando altresì, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 642 c.p.c.

La notifica del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato unitamente al ricorso al debitore. La notifica va effettuata entro 60 giorni dalla emissione del decreto ingiuntivo, pena la sua inefficacia.


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