Concordato Preventivo

Dopo la proposta di concordato del debitore i creditori possono presentare proposte concorrenti


Proposte concorrenti  

Con il d.lgs. 83/2015 è stata prevista la possibilità per i creditori di proporre proposte di concordato concorrenti con la proposta di concordato presentata dal debitore.  
Il potere di iniziativa spetta comunque al debitore
Pertanto, è necessario in primo luogo che l’imprenditore depositi una domanda di ammissione alla procedura di concordato accompagnata dai documenti indicati all’art. 161, comma 2, L.F..
Conseguentemente, è data la possibilità ai creditori di questo di presentare domande concorrenti. 
Vediamo più nello specifico di cosa si tratta. 
 

Art. 163 L.F. 

Secondo quanto stabilito dall’art. 163 L.F., infatti, uno o più creditori, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all’art. 161 L.F., possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. 
Requisito fondamentale è che i creditori rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale. 
Come si calcola la citata percentuale? 
Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti:
  • della società che controlla la società debitrice;
  • delle società da queste controllate;
  • delle società sottoposte a comune controllo.  
Anche la proposta di concordato presentata dai creditori deve essere seguita da una relazione di cui all’art. 161 L.F., comma 4. 
Detta relazione, tuttavia, può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano. 
 

Non ammissibilità delle proposte concorrenti 

Non sempre i creditori dell’imprenditore possono presentare domande concorrenti
Le proposte di concordato concorrenti, infatti, non sono ammissibili quando nella relazione di cui all’art. 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento
  • del 40% dell’ammontare dei crediti chirografari nel caso di concordato liquidatorio o, 
  • di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis.
Orbene, il debitore che voglia impedire la presentazione di proposte concorrenti di creditori dovrà assolutamente presentare una adeguata proposta concordataria.    
 

Contenuto 

La proposta può prevedere:
  • l’intervento di terzi: quali garanti o finanziatori, al fine di reperire i mezzi idonei per all’attuazione del piano;
  • un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata. 
E’ opportuno precisare, però, che i creditori che presentano una proposta di concordato concorrente avranno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe
Tra le varie proposte di concordato concorrenti presentate, verrà approvata la proposta di concordato che consegue la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto. 
 
  
 

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