Concordato Preventivo

Presupposti oggettivi e soggettivi del concordato preventivo


Strumento invocato, nella prassi, dagli imprenditori in difficoltà economica, il concordato preventivo è lo strumento tipico con cui è possibile evitare la dichiarazione di fallimento.

La funzione del concordato preventivo

Il concordato preventivo può, infatti, essere invocato dall’imprenditore in stato di insolvenza oppure in crisi che, per evitare la dichiarazione di fallimento, presenta un accordo avente come unica finalità quella di soddisfare (anche soltanto in maniera parziale) gli interessi dei suoi creditori.

E’, appunto, uno strumento “preventivo” perchè il ricorso al concordato mira ad evitare il fallimento, una procedura che ha effetti molto negativi sulla vita dell’impresa. Nei paragrafi che seguono analizzeremo quali sono i presupposti soggettivi ed i presupposti oggettivi che la Legge pone come condizione per accedere a questo strumento “di tutela” per l’impresa.

I presupposti soggettivi del concordato preventivo

E’ l’articolo 160 della Legge Fallimentare che individua i presupposti soggettivi per accedere alla procedura di concordato preventivo. Il citato articolo stabilisce che può accedere al concordato soltanto l’imprenditore commerciale, individuale oppure collettivo. L’impresa, inoltre, deve superare i limiti dimensionali descritti dall’articolo 1 della Legge Fallimentare.

L’imprenditore commerciale che possegga tutti i requisiti prescritti dalla Legge può, ai sensi dell’articolo 160 della Legge Fallimentare, proporre ai suoi creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
  • l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
  • la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Il comma 2 dell’articolo 160 della Legge Fallimentare prevede, inoltre, un’altra interessante opportunità per l’imprenditore che voglia accedere al concordato preventivo. In particolare, l’accordo ci concordato può prevedere “che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione”.

Ovviamente, la proposta di concordato deve essere redatta in maniera tale da assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale regola subisce una importante eccezione nel concordato con continuità aziendale ex articolo 186-bi della Legge Fallimentare.

Tra i requisiti soggettivi necessari per poter accedere al concordato preventivo non sono più previsti i requisiti di meritevolezza soggettiva dell’imprenditore che richiedeva di accedere alla procedura. Prima della riforma, infatti, la Legge richiedeva anche che l’iscrizione nel registro delle imprese, l’assenza di procedure concorsuali a carico dell’imprenditore nei cinque anni precedenti, la regolare tenuta della contabilità e il non aver subito condanne per i reati di bancarotta o per delitto contro il patrimonio, fede pubblica.

Il presupposto oggettivo del concordato preventivo

Abbiamo visto che il principale presupposto per poter accedere alla procedura di concordato preventivo è lo stato di crisi oppure di insolvenza in cui versa l’imprenditore commerciale. E’ questo l’unico presupposto richiesto dalla Legge Fallimentare per poter accedere alla procedura. L’attuale articolo 160 della Legge Fallimentare, infatti, non prevede più che il concordato possa essere richiesto fino a quando non sia intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento.

Ed è per questo che, in dottrina ed in Giurisprudenza ci si è a lungo interrogati sul rapporto che sussiste tra il procedimento per la dichiarazione di fallimento e la domanda di concordato preventivo. Secondo una parte della Giurisprudenza e della Dottrina, infatti, la presentazione della domanda di concordato preventivo non determina l’improcedibilità delle istanze di fallimento ma ne comporta soltanto la sospensione. Le istanze di fallimento, in particolare, rimarrebbero sospese fino a quando non intervenga una valutazione sull’ammissibilità della proposta concordataria.


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