Concordato Preventivo

Domanda e documenti da allegare al concordato preventivo


Il concordato preventivo è uno degli strumenti giuridici più utilizzati dagli imprenditori per risolvere una situazione di crisi aziendale e per evitare una sentenza dichiarativa di fallimento.

Con la proposta di concordato preventivo, infatti, l’imprenditore mira a soddisfare (in maniera integrale oppure parziale) gli interessi e le pretese dei suoi creditori.

La denominazione “preventiva” del concordato, del resto, la dice lunga sulla funzione di questo peculiare strumento giuridico: evitare e prevenire la più grave procedura fallimentare e soddisfare gli interessi dei creditori sono i due grandi obiettivi che è possibile realizzare attraverso la procedura di concordato preventivo.

Concordato preventivo: i soggetti beneficiari dell’istituto giuridico

Lo abbiamo appena precisato: il primo diretto beneficiario del concordato preventivo è l’imprenditore che, attraverso l’accordo concordatario, riesce ad evitare di subire una procedura fallimentare. E non solo: con il concordato preventivo vengono tutelati anche i creditori che possono così evitare l’attesa di lunghi tempi necessari per il soddisfacimento dei loro interessi.

Ma non solo: il concordato preventivo tutela anche il generale interesse della collettività a mantenere in vita sia l’attività aziendale sia i livelli occupazionali.

Una finalità ed un obiettivo davvero nobili che il Legislatore ha direttamente collegato allo strumento del concordato preventivo.

Per poter accedere alla procedura concordataria è ovviamente necessaria la presentazione della domanda di concordato preventivo che dovrà rispondere ad alcuni requisiti fondamentali previsti dal nostro ordinamento. Nel paragrafo che segue esamineremo le forme e i requisiti della domanda di concordato preventivo.

La domanda di concordato preventivo: forma e legittimazione

La domanda di concordato deve rivestire la forma del ricorso sottoscritto dal debitore assistito da un legale munito di procura.

L’articolo 161 della Legge Fallimentare individua – mediante esplicito richiamo all’articolo 152 L.F. – particolari condizioni di legittimazione nel caso in cui il ricorrente abbia forma societaria.

In particolare, il citato articolo stabilisce che: “Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152.” Come stabilisce l’articolo 152 della Legge Fallimentare, infatti, “La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.” In ogni caso, sia che si tratti di società di persone sia che si tratti di società di capitali, “la decisione o la deliberazione con cui viene approvata la presentazione della domanda di concordato preventivo, “deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Concordato preventivo: la documentazione da depositare insieme alla domanda

L’articolo 161 della Legge Fallimentare stabilisce che alla domanda di concordato preventivo debbano essere presentati determinati documenti. In particolare, come stabilisce la citata norma, alla domanda di concordato preventivo dovrà essere allegata:

  • "una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.”

L’ultimo comma dell’articolo 161 della Legge Fallimentare precisa, poi, che il piano e la documentazione appena citati “devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”.

La Legge Fallimentare non prevede, nell’articolo 161, alcuna prescrizione che imponga al ricorrente di depositare anche la scritture contabili unitamente alla domanda di concordato preventivo. In ogni caso, stante la previsione contenuta nell’articolo 170 della Legge Fallimentare, si evidenzia comunque l’importanza del deposito delle scritture contabili. In ogni caso, l’omesso deposito non comporterebbe alcuna declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria.


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