Concordato Preventivo

Concordato preventivo liquidatorio


Il concordato preventivo è uno strumento fondamentale che la Legge pone a tutela dell’imprenditore che versi in stato di crisi o di insolvenza. In particolare, il concordato preventivo può essere utilizzato per evitare di giungere ad una dichiarazione di fallimento dell’impresa. Il meccanismo è semplice: l’imprenditore stila un accordo teso alla soddisfazione (anche solo parziale) degli interessi dei creditori. Il concordato preventivo, dunque, da una parte tutela l’imprenditore evitando il dissesto finanziario che deriverebbe in caso di dichiarazione di fallimento e, dall’altra, tutela i creditori che attraverso l’accordo vedranno soddisfatte le loro pretese. Ma la funzione del concordato preventivo è anche un’altra: impedire che l’attività d’impresa cessi, incentivare la prosecuzione della stessa e mantenere la produttività e l’operatività dell’impresa anche con riguardo ai livelli occupazionali. Abbiamo delineato i tratti generali dello strumento giuridico del concordato preventivo. Accanto al concordato preventivo inteso in senso stretto, il nostro ordinamento ne prevede altre modalità. In particolare distinguiamo tra:

  • concordato “misto”;
  • concordato con continuità aziendale;
  • concordato liquidatorio.

Analizziamo, nel dettaglio, lo strumento del concordato liquidatorio, la sua funzione e le sue caratteristiche.

Il concordato liquidatorio (o con cessio bonorum)

Il concordato liquidatorio trova la sua disciplina nell’art. 182 della Legge Fallimentare. In particolare, tale forma di concordato avente finalità liquidatorie consente all’imprenditore di proporre un accordo avente ad oggetto la cessione dei suoi beni per soddisfare le pretese dei creditori. In tal caso, il piano dovrà contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi dell’adempimento. In particolare, nel concordato liquidatorio “con cessione dei beni”, l’imprenditore mette a disposizione dei creditori il patrimonio aziendale nel suo complesso ma non garantisce il pagamento dei crediti in una misura percentuale fissata nell’accordo. Nel concordato liquidatorio gioca un ruolo fondamentale la relazione dell’esperto che dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’art. 182 della Legge Fallimentare stabilisce, in particolare, che se il concordato è liquidatorio ovvero “consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente”, il Tribunale deve nominare – nel decreto di omologazione – “uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione”. Una delle peculiarità più importanti del concordato liquidatorio è, senza dubbio, l’obbligo di relazione semestrale che la Legge pone a carico del Liquidatore giudiziale. Tale relazione deve essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata al Commissario Giudiziale, che – a sua volta - la inoltrerà ai creditori. Nello stesso decreto, inoltre, il Tribunale “determina le altre modalità della liquidazione”. Dispone, inoltre, che “liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.” La proposta di concordato liquidatorio, inoltre, può avere ad oggetto “Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco”. In questi casi, però, l’art. 182 della Legge Fallimentare stabilisce che tutte queste attività “devono essere autorizzate dal comitato dei creditori”. Un’altra peculiarità del concordato liquidatorio è il ricorso agli artt. 105 a 108 ter, in quanto compatibili stabilito dall’art. 182 della Legge Fallimentare. La norma stabilisce, infatti, che “Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.” Il citato articolo 105 della Legge Fallimentare, rubricato “Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco” prevede infatti che la liquidazione dei singoli beni aziendali può essere disposta solo quando “risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”. Infine, nel concordato liquidatorio, le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione “nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati”, ai sensi dell’art.182 Legge Fallimentare, “su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.


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