Bancarotta

Dissesto nella bancarotta fraudolenta societaria


Tipico reato di evento, la bancarotta fraudolenta societaria è una fattispecie delittuosa disciplinata dall’articolo 223 della Legge Fallimentare. Nel reato di bancarotta fraudolenta societaria, l’evento è costituito dal dissesto della società. La condotta del soggetto agente, invece, deve aver cagionato oppure concorso a cagionare il dissesto stesso: è evidente che debba sussistere un nesso eziologico tra la condotta del soggetto agente e il dissesto della società.

Nel nostro articolo esamineremo la norma di riferimento del reato di bancarotta fraudolenta societaria approfondendo alcuni elementi tipici che concorrono alla determinazione della fattispecie delittuosa come il concetto di “insolvenza”, di “dissesto” e il fallimento della società.

Bancarotta fraudolenta societaria: la norma

L’articolo 223 della Legge Fallimentare individua la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta societaria. La citata norma stabilisce che: “Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

  1. hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile;
  2. hanno cagionato con dolo [43 c.p.] o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.”

La dichiarazione di fallimento e il reato di bancarotta fraudolenta societaria

Una delle più importanti questioni che ruotano intorno alla qualificazione del reato di bancarotta fraudolenta riguarda la natura della dichiarazione di fallimento. Parte della dottrina, infatti, ritengono che tale dichiarazione sia da intendersi come condizione obiettiva di punibilità. Altra Giurisprudenza, invece, ritiene che la dichiarazione di fallimento sia un vero e proprio elemento costitutivo del reato.

Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15613 del 15 aprile 2015, ha sottolineato che condizione di esistenza del reato sarebbe proprio la constatazione giudiziale della insolvenza: soltanto in presenza di tale dichiarazione, infatti, potrebbe realizzarsi l’esposizione al pericolo e l’offesa dell’interesse giuridico tutelato. Nella citata sentenza, la Cassazione evidenzia che, in mancanza di tale dichiarazione, la condotta non intaccherebbe l’interesse dei creditori.

In ogni caso, comunque, la Giurisprudenza esclude che la dichiarazione di fallimento possa essere intesa come il vero e proprio evento del reato di bancarotta fraudolenta societaria. E’ pur sempre necessario il nesso eziologico tra la condotta del soggetto agente ed il fallimento.

Altra Giurisprudenza – con sentenza n. 16759 del 24 marzo 2010 - sostiene, invece, che il fallimento sia da intendersi come evento squisitamente giuridico costituito, quindi, dalla “lesione dell’interesse patrimoniale della massa creditoria”.

La bancarotta fraudolenta societaria: il dissesto e l’insolvenza

Per circoscrivere il concetto di “dissesto”, occorre verificare se esso corrisponda alla definizione che l’articolo 5 della Legge Fallimentare dà dell’insolvenza. La citata norma stabilisce che: “1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. 2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Ebbene, il concetto di insolvenza ha una struttura eterogenea e molto complessa, essendo costituita da diversi elementi come, ad esempio, gli inadempimenti, gli altri fatti esteriori etc.

Ricordiamo, inoltre, che lo stato di insolvenza diviene rilevante ed è “pericoloso” per i creditori nel momento in cui viene esteriorizzato. Inoltre, per la sua sussistenza, è sufficiente anche un solo inadempimento, non essendo necessaria la presenza di una pluralità di inadempimenti.

Inoltre, come ha chiarito la Giurisprudenza, per rilevare ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza deve essere valutato in maniera globale, sia in termini qualitativi che quantitativi dei debiti e dei crediti dell’imprenditore, a prescindere dalle cause che lo hanno determinato.

A ben vedere, allora, il termine “dissesto” utilizzato dall’articolo 223 della Legge Fallimentare per tipizzare il reato di bancarotta fraudolenta societaria, non può che essere un sinonimo di “insolvenza”. Del resto, lo ha sottolineato proprio la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15613/2015 che individua anche nel fallimento l’unico messo strumentale ad accertare lo stato di dissesto.

In definitiva, possiamo senza dubbio affermare che il concetto di “dissesto” utilizzato nell’articolo 223 della Legge Fallimentare, corrisponde a quello di “insolvenza”.


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