Aste Immobiliari

Comprare un'immobile all'asta: la partecipazione.


Quando si parla di aste giudiziarie esiste una prospettiva che viene raramente approfondita, ovvero quella dei partecipanti.

L’asta può essere infatti anche un’occasione d’affare ma il cittadino medio spesso ne ignora questo aspetto.

Partiamo dal presupposto di partecipazione: ex art. 579 del codice di procedura civile tutti possono fare offerte all’incanto, tranne il debitore o il fallito. La partecipazione è molto semplice in quanto non è necessario farsi rappresentare legalmente ma si può intervenire in maniera personale. Requisito imprescindibile è consegnare la domanda di ammissione, insieme al deposito cauzionale e/o di spesa, entro i termini stabiliti: le modalità nello specifico variano poi da un tribunale all’altro.

La cauzione è una sorta di anticipo che dimostri interesse reale alla vendita: nel caso di non aggiudicazione la quota viene integralmente restituita a chi ha comunque partecipato regolarmente all’asta. Il secondo anticipo previsto, ovvero quello relativo alle spese, corrisponde all’incirca ai costi degli oneri della trascrizione e voltura catastale a seguito dell’eventuale aggiudicazione.

Il codice disciplina poi separatamente la vendita senza incanto (artt. 570-575 c.p.c.) e quella con incanto (artt.576-590 c.p.c.), con gara a partecipazione diretta degli offerenti.

A seguito dell’asta si ha un’aggiudicazione di tipo provvisorio che può essere confermata e diventare quindi definitiva trascorsi 10 giorni.

Per chi è interessato all’acquisto dell’immobile è fondamentale sapere che saranno cancellati tutti i pignoramenti o le eventuali ipoteche, anche se il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutti i creditori: l’immobile sarà dunque consegnato libero da aggravi (da puntualizzare però che la cancellazione di ipoteche è a carico dell’aggiudicatario).


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