Asta Giudiziaria

Asta giudiziaria e bonus fiscale: proroga al 30 giugno 2017


Una buona notizia per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare la casa all’asta giudiziaria: le agevolazioni fiscali introdotte dal D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 49 dell'8 aprile, potranno essere utilizzate anche per acquisti successivi al 31 dicembre 2016.

Asta giudiziaria e agevolazioni fiscali: la proroga al 30 giugno 2017

Tutto merito dell'art. 7 del disegno di legge di bilancio 2017 che ha espressamente provveduto a prorogare i termini concessi dalla precedente Legge per godere del bonus fiscale connesso all’acquisto di immobili all’asta giudiziaria. La proroga è stata fissata in sei mesi: il termine ultimo per poter godere dell’agevolazione fiscale è il 30 giugno 2017.

Si tratta di un importante intervento Legislativo che ha, ancora una volta, il chiarissimo intento di cercare di rinvigorire il mercato immobiliare ormai “morente” sotto il peso della pressante crisi economica.

Alleggerendo le imposte sui trasferimenti di immobili acquistati nell’ambito delle vendite fallimentari e delle procedura esecutive, il Legislatore ha voluto incentivare la partecipazione alle aste giudiziarie. E i dati positivi non sono tardati ad arrivare: in seguito all’introduzione del bonus fiscale, il mondo delle aste giudiziarie è stato interessato da un vero e proprio “boom”.

Del resto, l’agevolazione fiscale concessa con il D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016 è davvero ghiotta essendo stata introdotta l’imposta di registro in misura fissa.

Dunque, chi acquista un bene immobile all’asta giudiziaria dovrà corrispondere un’imposta di registro pari a 200 euro in luogo dell’aiquota del 9% che fino a qualche tempo fa era calcolata sulla base del valore di assegnazione del bene.

Asta giudiziaria e “bonus” fiscale: chi può godere dell’agevolazione?

Non tutti possono godere delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto di beni immobili all’asta giudiziaria.

Il Legislatore ha infatti fissato alcuni limiti ben precisi alla fruibilità del bonus fiscale. Innanzitutto, possono godere delle agevolazioni fiscali sia i privati (che acquistino un immobile non di lusso) sia le imprese.

La prima importante limitazione fissata dalla Legge è a carico dei privati che, per fruire del bonus fiscale, non dovranno rivendere l’immobile acquistato all’asta prima di cinque anni. A carico delle imprese, invece, la Legge ha posto un obbligo del tutto opposto: le imprese che acquistano un bene immobile all’asta giudiziaria dovranno, infatti, rivendere tale bene entro cinque anni dall’acquisto. Ricordiamo che, in precedenza, l’obbligo per le imprese di rivendere l’immobile era fissato in due anni dall’acquisto all’asta giudiziaria.

E’ bene evidenziare, inoltre, che l’impresa può demolire, dividere oppure trasformare (in tutto o in parte) il bene immobile acquistato all’asta giudiziaria prima delle rivendita.

Cosa accade alle imprese e ai privati in caso di inottemperanza dell’obbligo?

Se l’impresa omette di trasferire il bene immobile acquistato in occasione dell’asta giudiziaria, sarà ovviamente assoggettata ad una sanzione ben precisa. In particolare, nella fattispecie in esame, le imprese saranno tenute a corrispondere le imposte dovute nella misura ordinaria. A questa prima sanzione va ad aggiungersene un’altra: le imprese che non si occupano del trasferimento dell’immobile acquistato all’asta giudiziaria nei successivi cinque anni saranno inoltre tenute a corrispondere una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.

Anche i privati che non rispettino il dettato della Legge e che, dunque, rivendano il bene immobile acquistato all’asta giudiziaria entro cinque anni, dovranno corrispondere le imposte dovute nella misura ordinaria e pagare la sanzione amministrativa del 30% con gli interessi di mora.

Asta giudiziaria e bonus fiscale: i correttivi voluti dall’Agenzia delle Entrate

E’ possibile che un’impresa, dopo aver acquistato l’immobile all’asta giudiziaria, non voglia rivenderlo. Nello stesso tempo, è possibile che il privato voglia invece trasferire il bene acquistato nonostante gli obblighi imposti dalla Legge.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 27/E del 13 giugno, ha confermato il contenuto delle risoluzioni 105/E/2011 e 112/E/2012.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che, se l’impresa oppure il privato non possano o non vogliano rispettare il dettato normativo, potranno evitare l’applicazione delle sanzioni previste presentando un’istanza di rinuncia prima della scadenza del termine.

In questo modo, i privati e le imprese non solo eviteranno l’applicazione della sanzione amministrativa ma eviteranno anche il pagamento degli interessi di mora.

Scaduto il termine previsto per la presentazione dell’istanza di rinuncia, i privati e le imprese potranno sempre e comunque ricorrere al ravvedimento operoso con conseguente applicazione nei loro confronti di sanzioni ridotte.


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